Sfruttamento di manodopera e stato di bisogno dei lavoratori: precisazioni dalla Cassazione
- 30 Ottobre 2026
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Con la Sentenza n. 37233 del 23 ottobre 2026, la Corte di Cassazione fornisce alcune precisazioni in merito al reato di cui all’art. 603-bis c.p., ossia al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, evidenziando che esso si realizza nel momento e nel luogo dell’effettiva sottoposizione del lavoratore a condizioni di sfruttamento. La condotta di cui all’art. 603-bis c.p. non definisce in modo diretto lo sfruttamento ma lo indicizza al comma 3, indicando gli elementi dai quali desumere la prova dello sfruttamento:
reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali ovvero sproporzionato rispetto a qualità e quantità del lavoro prestato;
reiterata violazione della normativa sull’orario di lavoro, sui periodi di riposo, sul riposo settimanale, sull’aspettativa obbligatoria e sulle ferie;
sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.
In tale contesto, lo sfruttamento di manodopera va distinto dall’approfittamento dello stato di bisogno che è il presupposto necessario affinché lo sfruttamento sia punibile e che si traduce in una situazione di grave difficoltà in capo al lavoratore, anche temporanea, tale da limitarne la volontà e indurlo ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Nel caso di specie, che ha visto un inquadramento fittizio dei lavoratori quali soci volontari allo scopo di eludere la normativa in materia di retribuzione oraria, orario di lavoro, ferie e trattamento previdenziale, oltre alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, lo stato di bisogno poteva dirsi esistente, in particolare con riguardo all’età e alla mancata specializzazione dei lavoratori coinvolti.