Padri lavoratori: il divieto di licenziamento continua dopo il congedo

Padri lavoratori: il divieto di licenziamento continua dopo il congedo

  • 30 Ottobre 2026
  • Pubblicazioni
L’articolo 54, comma 7, del D.Lgs. 151/2001 tutela il padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio, previsto dall’articolo 27-bis, oppure di quello alternativo dell’articolo 28. Il divieto di licenziamento opera durante il congedo e prosegue fino al compimento di un anno di età del figlio, anche dopo il rientro in servizio. La protezione riguarda quindi anche i mesi successivi alle giornate di assenza. Una riorganizzazione aziendale o la soppressione del posto, da sole, non consentono di superare il divieto. Restano le eccezioni tassative previste dalla legge: colpa grave costituente giusta causa, cessazione dell’attività aziendale, ultimazione della prestazione per cui il lavoratore è stato assunto o scadenza del contratto a termine, esito negativo della prova. Quest’ultimo resta soggetto al divieto di discriminazione; sul piano disciplinare, una generica giusta causa non basta automaticamente a integrare la colpa grave. Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo, con conseguenze reintegratorie, risarcitorie e contributive anche per le imprese di piccole dimensioni. Il congedo parentale ha una tutela distinta: è nullo, in quanto ritorsivo, il licenziamento causato dalla sua richiesta o fruizione, anche oltre il primo anno di vita del bambino. Prima di procedere a un recesso occorre verificare tipo e date del congedo, età del figlio e presupposti dell’eventuale eccezione. Per il lavoratore è utile conservare comunicazioni e riscontri della fruizione.