Datore di lavoro colpevole per il suicidio prevedibile del dipendente
- 30 Ottobre 2026
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Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere penalmente del suicidio di un dipendente quando l’evento costituisce la conseguenza di condizioni lavorative gravemente stressanti, che l’impresa avrebbe dovuto prevenire attraverso un’adeguata valutazione dei rischi e un’effettiva attività di vigilanza. Non è sufficiente, tuttavia, dimostrare solo l’inadempimento degli obblighi di sicurezza: occorre accertare anche il nesso causale tra le omissioni e la morte, nonché la concreta prevedibilità dell’evento suicidario. È questo il principio che emerge dalla sentenza 1363/2026 del 20 luglio, con la quale il Tribunale di Torino, sezione Gup, ha condannato per omicidio colposo il presidente del consiglio di amministrazione di una società di trasporti, ritenendolo responsabile del suicidio di un autista, avvenuto nel marzo 2023. La vicenda riguarda un dipendente di 59 anni, impiegato nella guida di mezzi pesanti, sottoposto a condizioni lavorative particolarmente gravose. Secondo la ricostruzione processuale, l’uomo era costretto a turni prolungati, talvolta fino a quindici ore, a effettuare viaggi supplementari e a rinunciare alle pause previste dalla normativa. A queste condizioni si aggiungevano le condotte vessatorie del responsabile operativo, che gestiva i turni e le assegnazioni dei viaggi: il lavoratore subiva insulti, umiliazioni pubbliche, minacce, aggressioni fisiche. Una situazione che aveva progressivamente compromesso il suo equilibrio psicologico, fino a determinare un grave disturbo dell’adattamento, accompagnato da ansia e umore depresso. Dopo un primo tentativo di suicidio, nel febbraio 2023, l’uomo si era sottoposto a cure mediche e psichiatriche. Il 13 marzo successivo si era tolto la vita. Il procedimento penale ha coinvolto sia il responsabile operativo, condannato per atti persecutori e morte come conseguenza di altro delitto, sia il datore di lavoro, chiamato a rispondere di omicidio colposo per violazione della normativa sulla sicurezza. È stata inoltre riconosciuta la responsabilità amministrativa della società in base al decreto legislativo 231/2001. Il punto centrale della motivazione riguarda gli obblighi di prevenzione dello stress lavoro-correlato. Secondo il Tribunale, il datore aveva omesso di valutare adeguatamente i rischi derivanti dai carichi di lavoro, dagli orari eccessivi e dai comportamenti aggressivi dei superiori. A queste carenze si aggiungevano la mancata formazione del preposto di fatto e l’assenza di controlli effettivi sull’organizzazione del lavoro. Il giudice sottolinea che la valutazione dei rischi non può esaurirsi nella predisposizione formale del Dvr, ma deve comprendere un’analisi delle condizioni concrete nelle quali operano i dipendenti, considerando anche i fattori organizzativi e relazionali potenzialmente lesivi della salute psicofisica. La questione più delicata riguarda, tuttavia, il rapporto tra queste omissioni e il suicidio. Il Tribunale chiarisce che la mancata valutazione dello stress lavoro-correlato non comporta automaticamente la responsabilità penale per la morte del lavoratore. Sarebbe altrimenti introdotta una forma di responsabilità oggettiva, incompatibile con i principi del diritto penale. Per affermare la responsabilità occorre dimostrare che il rischio suicidario fosse concretamente prevedibile, alla luce delle manifestazioni di sofferenza psichica, della gravità delle condizioni lavorative e delle informazioni conoscibili attraverso un corretto esercizio dei poteri di prevenzione e vigilanza. Secondo il giudice questi elementi erano presenti nel caso esaminato. Il progressivo deterioramento delle condizioni psicologiche del dipendente era stato percepito dai colleghi e dallo stesso responsabile operativo. Un’organizzazione aziendale correttamente strutturata avrebbe dovuto intercettare tali segnali e adottare misure adeguate. Non assume valore esimente, secondo il giudice, la circostanza che il datore non avesse ricevuto segnalazioni dal medico competente, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dalle organizzazioni sindacali. L’assenza di informazioni, quando dipende dall’inadeguatezza dei sistemi aziendali di prevenzione e comunicazione, non può giustificare l’inerzia dell’impresa. Neppure il comportamento doloso del superiore esclude la responsabilità del datore, perché le vessazioni costituiscono proprio uno dei rischi che l’organizzazione aziendale avrebbe dovuto prevenire. Per ora si tratta di una sentenza di primo grado e quindi non possiamo escludere che nei successivi gradi di giudizio emerga un approccio diverso. Ma non si può negare che tale pronuncia determini un ampliamento forte del perimetro delle responsabilità aziendali in materia di sicurezza, già molto ampie ed estese.
Fonte: SOLE24ORE