RSA: perimetro e misura della rappresentatività comparativa

RSA: perimetro e misura della rappresentatività comparativa

  • 30 Ottobre 2026
  • Pubblicazioni
La controversia trae origine da un ricorso ex art. 28 Stat. Lav. dal sindacato che lamentava di essere stato escluso dalla negoziazione su temi collettivi e, di conseguenza, dal diritto di costituire una RSA, pur ritenendo di essere una sigla maggioritaria per numero di iscritti nell’unità produttiva. I giudici di merito avevano respinto la domanda, rilevando che il sindacato non era firmatario del contratto applicato e non aveva partecipato alle trattative. Nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta la nota pronuncia della Corte costituzionale. La sentenza n. 156/2025, come noto, ha dichiarato illegittimo l’art. 19, comma 1, nella parte in cui non consente la costituzione di RSA anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Alla Cassazione spettava quindi il compito di dare concreta applicazione al nuovo criterio, in assenza dell’intervento legislativo auspicato dalla Consulta. Nella specie, la decisione in commento affronta tre nodi: 
il perimetro della comparazione; 
il metodo di misurazione della rappresentatività; 
il riparto dell’onere probatorio. 
Il perimetro della comparazione: il settore, non la categoria La Corte, con la sentenza n. 27541/2026, esclude anzitutto che il «piano nazionale» alluda all’intero mondo del lavoro. Una simile lettura condurrebbe a individuare un’unica associazione più rappresentativa per tutti i campi produttivi, in contrasto con l’uso del plurale «associazioni sindacali». Parimenti, il perimetro non può nemmeno coincidere con la «categoria» contrattuale-collettiva. Si tratta di una nozione di matrice pattizia, che fonti collettive diverse, stipulate da soggetti differenti, possono delineare negli stessi termini. Per questo il concetto di “categoria” non è utilizzabile per delimitare la platea della comparazione. Il riferimento corretto è il settore di attività in cui concretamente opera l’impresa o l’unità produttiva, considerato sul piano nazionale. Il settore si ricava dal registro delle imprese e da indici oggettivi quali: i) il codice ATECO e l’oggetto sociale; ii) il codice statistico contributivo INPS; iii) il CCNL rilevante ai fini del minimale contributivo. Questi indici rilevano purché coerenti con l’attività effettivamente esercitata. La soluzione presenta, per la Corte, un duplice vantaggio: 
ancora il perimetro all’unità produttiva, che è l’entità rispetto alla quale si costituisce la RSA; 
scongiura risvolti tassonomici del contenzioso, perché il datore non potrà opporre la mancata corrispondenza del settore a una «categoria» elaborata in sede contrattuale. La delimitazione settoriale non contraddice il riferimento nazionale. Il piano nazionale individua la dimensione territoriale della misurazione, mentre il settore individua l’ambito produttivo del confronto. 
La misura: media tra dato associativo e dato elettorale 
La rappresentatività comparativa postula un giudizio relazionale. Non coincide con la rappresentatività genericamente intesa né con la maggiore rappresentatività in termini assoluti. Ciascuna associazione può far valere soltanto il consenso espresso nel settore considerato, non quello acquisito in altri ambiti produttivi. La rappresentatività aziendale o locale, anche se significativa, non basta. Quanto al metodo, la Corte assume come referente l’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Questa norma misura la rappresentatività sulla media tra il dato associativo, espresso dalle deleghe contributive, e il dato elettorale, espresso dai voti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie. Allo stesso modello si conforma il Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014. Tali discipline non sono direttamente applicabili ai rapporti sindacali privati esterni al sistema interconfederale, ma orientano l’interpretazione. Ove entrambi i dati siano disponibili, omogenei e riferibili al medesimo settore e periodo, la loro ponderazione paritaria costituisce il criterio prioritario. 
La soglia: il CCNL “leader” come termine di paragone 
La soglia del 5% prevista dall’art. 43 citato non può essere elevata a requisito costitutivo. Essa è funzionale all’ammissione alla contrattazione nazionale, mentre il dispositivo della sentenza n. 156/2025 non fissa alcuna percentuale minima. La Corte individua comunque un parametro di riferimento. La soglia da raggiungere è la media di rappresentatività, calcolata con lo stesso metodo, espressa da tutti i sindacati che nel settore hanno sottoscritto il contratto collettivo c.d. “leader”. Trattasi del contratto rilevante ai fini del minimale contributivo ex d.l. n. 338/1989, richiamato anche dall’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023. Se il dato elettorale manca o è incompleto, il giudizio non è precluso. Il dato associativo conserva rilievo, ma va sottoposto alla stessa comparazione; diversamente, l’operatività del criterio dipenderebbe da consultazioni elettorali che la legge non rende generalizzate nel settore privato. Il giudizio non mira a selezionare un solo soggetto e il requisito può spettare a più associazioni e dunque non è necessaria la prevalenza assoluta su ogni altra organizzazione. La consistenza rappresentativa non deve però essere marginale, episodica o territorialmente circoscritta. 
Onere probatorio e applicazione al caso concreto 
La qualità di associazione comparativamente più rappresentativa integra un fatto costitutivo del diritto alla costituzione della RSA. Essa deve sussistere al momento dell’iniziativa dei lavoratori ed essere accertata con riferimento a quella situazione. L’onere della prova grava, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sull’associazione che rivendica il diritto. La prova può essere fornita con ogni mezzo, comprese le presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Queste devono però fondarsi su dati omogenei quanto a settore, ambito nazionale e periodo di riferimento. Nel caso esaminato, la Corte qualifica la pronuncia costituzionale additiva come ius superveniens, cui il giudice di legittimità è tenuto a dare attuazione. Il divieto di nuovi accertamenti di fatto in sede di legittimità non opera quando questi siano resi necessari da una modifica del quadro normativo sopravvenuta in corso di causa. Il ricorso è stato quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano ed il giudice del rinvio dovrà compiere accertamenti fattuali del tutto nuovi, alla luce dei principi enunciati. Sul piano operativo, chi rivendica il nuovo titolo dovrà predisporre una documentazione articolata: 
l’individuazione documentata del settore dell’impresa; 
dati associativi ed elettorali riferiti a quel settore su scala nazionale; 
il confronto con la media dei firmatari del CCNL leader. 
La rappresentatività aziendale, anche maggioritaria, resta insufficiente. Il quadro si raccorda con la precedente pronuncia della suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 25184/2026), secondo cui il criterio comparativo non si estende alla legittimazione ex art. 28. Per quest’ultima resta sufficiente la nazionalità effettiva dell’associazione nel settore interessato.  
La sentenza n. 27541/2026 trasforma un criterio formulato dalla Consulta in termini «lapidari» in un parametro giudiziale verificabile. Il perimetro è settoriale e nazionale, la misura è la media tra dato associativo ed elettorale, il termine di paragone è la rappresentatività dei firmatari del contratto leader. Il nuovo titolo resta distinto e alternativo rispetto alla firma e alla partecipazione alle trattative. La Corte esclude ogni impropria ibridazione tra i tre criteri e preserva la funzione dell’addizione costituzionale: impedire che l’accesso al Titolo III dipenda dal potere datoriale di ammissione al tavolo negoziale. Resta ferma la natura interinale della soluzione, in attesa dell’organica riscrittura dell’art. 19 che la Consulta ha rimesso al legislatore.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL