Il caso coinvolge una impresa rumena operante nel settore delle infrastrutture stradali, con sede a Iași, e un suo dipendente con ruolo di capo del servizio di investimenti, grandi riparazioni e catastrofi. Il contratto di lavoro individuava una sede fissa, ma il dipendente era tenuto a effettuare trasferte presso diversi cantieri situati sul territorio nazionale, che potevano protrarsi oltre il normale orario di lavoro. Al termine delle trasferte, il lavoratore chiedeva il riconoscimento del tempo impiegato negli spostamenti ai fini della retribuzione del lavoro straordinario. La società contestava tale pretesa, sostenendo che il tempo di viaggio non costituisse orario di lavoro in assenza di un’effettiva prestazione lavorativa durante il tragitto. Veniva così promosso giudizio dal dipendente. Dopo che le sue domande venivano respinte in primo grado, egli adiva Corte d’Appello di Iasi, la quale a sua volta si rivolgeva alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per chiarire se gli spostamenti effettuati su istruzione del datore di lavoro verso luoghi diversi dalla sede abituale potessero essere qualificati come “orario di lavoro” ai sensi della direttiva 2003/88/CE, anche quando si svolgessero al di fuori dell’orario ordinario e senza lo svolgimento di mansioni durante il tragitto.
La decisione della CGUE
La Corte, esaminando la questione controversa, ricorda in primo luogo che la nozione di “orario di lavoro”, ai sensi della normativa europea (articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2003/88/CE, trasposto nell’ordinamento giuridico italiano con l’art. 1 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003), comprende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle proprie attività o funzioni. La Corte ritiene che, nel caso di specie, ricorrano tutti e tre gli elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro. Infatti, in primo luogo gli spostamenti effettuati dal dipendente verso i cantieri e le altre sedi aziendali risultavano strettamente connessi alle mansioni contrattuali, poiché le trasferte erano disposte dal datore di lavoro, che ne determinava le destinazioni, le modalità e i mezzi di trasporto. Il lavoratore, pertanto, si spostava per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e secondo le modalità imposte dalla società. In secondo luogo, durante tali spostamenti il lavoratore si trovava a disposizione del datore di lavoro, essendo tenuto a rispettarne le istruzioni senza poter modificare autonomamente le date, le destinazioni o le modalità delle trasferte. Il dipendente, infatti, non disponeva liberamente del proprio tempo durante i tragitti e non poteva dedicarlo ai propri interessi personali. La Corte precisa, al riguardo, che la qualificazione di un periodo come orario di lavoro non dipende dall’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa durante il tragitto, né dall’intensità della prestazione resa, essendo sufficiente che il lavoratore sia soggetto ai vincoli derivanti dalle direttive del datore di lavoro e per l’appunto non possa dunque disporre liberamente del proprio tempo. Infine, la Corte precisa che la presenza di una sede di lavoro fissa o abituale non esclude, di per sé, che gli spostamenti verso altri luoghi di lavoro possano rientrare nell’orario di lavoro. Nel caso esaminato, infatti, le trasferte per effettuare controlli e partecipare a riunioni al di fuori della sede abituale costituivano parte integrante delle mansioni del dipendente. Assume rilievo anche la circostanza che, durante tali spostamenti, il lavoratore fosse costretto a rimanere lontano dal proprio ambiente sociale e familiare, disponendo di margini limitati per organizzare autonomamente il proprio tempo. Tale condizione conferma l’impossibilità di considerare i periodi in questione come effettivi periodi di riposo. La Corte ha invece dichiarato irricevibile la seconda questione pregiudiziale, relativa alla possibilità di computare tali spostamenti ai fini del calcolo della durata media settimanale del lavoro e della retribuzione degli straordinari, per insufficiente motivazione del dubbio interpretativo e per mancanza di collegamento tra la normativa nazionale ed europea da parte del giudice del rinvio. La sentenza, pertanto, chiarisce la qualificazione degli spostamenti ai fini della direttiva 2003/88/CE, senza pronunciarsi direttamente sul diritto alla loro retribuzione, che resta disciplinato dal diritto nazionale. In sostanza, secondo la CGUE la qualificazione degli spostamenti come orario di lavoro implica la valutazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione da parte del lavoratore e dei vincoli imposti dall’organizzazione aziendale. Il tempo da questi impiegato per raggiungere luoghi di lavoro diversi da quello abituale non può essere automaticamente considerato tempo di riposo per il solo fatto che, durante il tragitto, il dipendente non svolga attività lavorative in senso stretto. La decisione ribadisce così la necessità di valorizzare l’effettiva condizione del lavoratore durante le trasferte, affinché l’organizzazione degli spostamenti non pregiudichi le tutele previste dalla direttiva 2003/88/CE in materia di durata massima dell’orario di lavoro e di riposo.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL