Dimissioni in prova: forma e tempi

Dimissioni in prova: forma e tempi

  • 28 Ottobre 2026
  • Pubblicazioni
Anche durante il periodo di prova le dimissioni vanno presentate con la procedura telematica ministeriale, salvo le eccezioni di legge. Lo ha chiarito la Cassazione, con l’ordinanza n. 24991 dell’11 settembre 2025, applicando l’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 anche a questa fase del rapporto. La Corte ha disatteso la circolare ministeriale n. 12/2016, che escludeva la prova dall’obbligo telematico: una circolare non può introdurre deroghe alla legge. Una semplice lettera, un’e-mail o un messaggio WhatsApp possono quindi risultare inefficaci e non determinare la cessazione del rapporto. Il ritardo può avere conseguenze economiche: se le dimissioni telematiche vengono trasmesse quando la prova è effettivamente conclusa, nel rapporto a tempo indeterminato l’uscita immediata può esporre il lavoratore alla trattenuta dell’indennità per mancato preavviso, salvo rinuncia del datore o altre cause di esclusione. La precedente comunicazione cartacea non mette al riparo da questo rischio. L’invio si effettua dal portale ministeriale, direttamente o tramite un soggetto abilitato. Anche durante la prova è possibile revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione. Prima di gestire la cessazione occorre verificare validità e scadenza del patto di prova, eventuali sospensioni e CCNL applicato. Un controllo preventivo di forma e date tutela aziende e lavoratori, evitando trattenute inattese e controversie sulla prosecuzione del rapporto.