Rifugiati assumibili 90 giorni dopo la registrazione della domanda

Rifugiati assumibili 90 giorni dopo la registrazione della domanda

  • 27 Ottobre 2026
  • Pubblicazioni
Prolungato il termine che consente ai cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale di poter essere regolarmente assunti in Italia, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. Ciò a seguito dell’approvazione del decreto legge 10/2026 di adeguamento al Patto Ue migrazione e asilo, convertito con la legge 145/2026, in attuazione della direttiva Ue 2024/1346 e dei regolamenti Ue 2024/1348, 2024/1349 e 2024/1356. La modifica più rilevante sul sistema lavoro riguarda l’articolo 22 del Dlgs 142/2015 ed è relativa all’accesso all’attività lavorativa per il richiedente protezione internazionale, che non è più possibile dopo solo 60 giorni dalla domanda, dovendo invece attendere che siano trascorsi 90 giorni dalla sua formalizzazione in Questura, come previsto dall’articolo 10 del decreto legge. Questa novità è stata messa in rilievo nella recente nota 2221/2026 dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il decreto interviene, fra l’altro, su registrazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale, documenti rilasciati al richiedente, procedure accelerate e di frontiera, trattenimento, misure alternative, accertamenti nei punti di crisi e interconnessione dei dati biometrici con il sistema Eurodac. Per la nuova procedura è stato comunque previsto un regime transitorio, in conseguenza del quale, fino al 30 aprile 2027, la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata al momento della registrazione presso la Questura o l’ufficio di Polizia di frontiera competente, poiché nel periodo transitorio le fasi di registrazione e formalizzazione sono riunite. Pertanto, il termine di 90 giorni per l’accesso al lavoro del richiedente protezione internazionale decorre direttamente dalla data di registrazione. Ne consegue che, purché il procedimento di esame della domanda non sia concluso e il ritardo non sia imputabile al richiedente, trascorsi i 90 giorni, il soggetto è assumibile dal datore di lavoro senza incorrere nel reato previsto dall’articolo 22, comma 12, del Dlgs 286/1998, previsto per l’impiego di soggetto privo di permesso di soggiorno. Tale termine, più lungo rispetto ai 60 giorni dalla presentazione della domanda, previsto dalla previgente normativa, è applicato a tutte le domande registrate e formalizzate dopo il 12 giugno 2026, fatti salvi i casi di ritardo imputabile all’amministrazione, in relazione ai quali, non potendosi determinare conseguenze pregiudizievoli per l’interessato, il termine di decorrenza potrebbe coincidere con la data dell’originaria richiesta, consentendo, quindi, di usufruire del termine di ridotto di 60 giorni.

Fonte: SOLE24ORE