Somministrazione di lavoro e invio organizzazioni sindacali

Somministrazione di lavoro e invio organizzazioni sindacali

  • 17 Gennaio 2023
  • Pubblicazioni
Come ogni anno i datori di lavoro, entro il 31 gennaio, dovranno fornire alle rappresentanze sindacali aziendali o alle RSU i dati relativi al lavoro somministrato. Lo prevede l’art. 36, c. 3, D.Lgs. 81/2015, unitamente alle norme interpretative ministeriali (nota ministeriale del 3 luglio 2012; interpello min. lav. 36/2012) che individuano i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni, le organizzazioni a cui devono essere indirizzate, il contenuto delle stesse ed il termine di invio. Il Ministero del lavoro non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio o che sia anteriore; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale “scriminante” ai fini della applicazione del regime sanzionatorio indicato. L’utilizzo dell’espressione “contrattazione collettiva” lascia intendere che anche contratti collettivi di secondo livello possano intervenire sul tema. L’invio potrà avvenire tramite: consegna a mano; raccomandata con ricevuta di ritorno; posta elettronica certificata (PEC).La comunicazione riporta i soli dati numerici, senza riferimenti ai nominativi dei lavoratori somministrati. Ai sensi dell’art. 40 D.lgs. 81/2015 la violazione dell’obbligo in esame è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da euro 250 a euro 1.250. L’applicazione della sanzione si può configurare non solo in ipotesi di mancato invio della comunicazione, ma anche in ipotesi di invio tardivo del documento o di trasmissioni a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge o solo ad alcuni di essi. Non si esclude, inoltre, che, in presenza degli estremi di legge, la violazione integri una condotta antisindacale, ex art. 28 Legge 300/70, perché contraria ad una regola il cui scopo è permettere all'organizzazione sindacale di monitorare e controllare l'uso corretto delle somministrazioni.