Rifiuto del lavoratore di adempiere e licenziamento
- 16 Gennaio 2023
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Il rifiuto del lavoratore di adempiere la propria prestazione attenendosi alle modalità indicate dal datore di lavoro può giustificare il licenziamento per giusta causa, salvo il caso in cui il rifiuto medesimo sia improntato a buona fede. L'assunto, peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (sezione lavoro, 12 gennaio 2023, n. 770) vale anche quando i provvedimenti datoriali non seguiti siano illegittimi.
A operare, infatti, è l'articolo 1460 del codice civile e, in particolare, il secondo comma, per il quale la possibilità per la parte adempiente di rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico sussiste solo se il rifiuto, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, non risulti contrario a buona fede.
Occorre insomma valutare gli adempimenti / inadempimenti delle parti tenendo conto della funzione economico-sociale del contratto, dell'incidenza dei diversi comportamenti sull'equilibrio contrattuale, nonché della posizione e degli interessi delle parti. Se quindi l'inadempimento di una parte non è grave o è di non scarsa importanza, il rifiuto dell'altra di adempiere a propria volta all'obbligazione su di essa gravante non può dirsi sorretto da buona fede.