Distacco del personale, cambia il fronte dei controlli ispettivi

Distacco del personale, cambia il fronte dei controlli ispettivi

  • 19 Ottobre 2026
  • Pubblicazioni
L’introduzione del distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva, a opera dell’articolo 16-quater del decreto Lavoro (Dl 62/2026) quale misura sperimentale fino al 31 dicembre 2029, comporterà un cambio nel focus dei controlli ispettivi. Se a oggi, per verificare la liceità del distacco, secondo quanto stabilito in via ordinaria dall’articolo 30 del Dlgs 276/2003, il personale ispettivo incentra i controlli sulla effettiva sussistenza di un interesse specifico, rilevante, concreto e persistente del datore di lavoro distaccante, con la nuova causale le verifiche si rivolgeranno al rispetto dei limiti previsti dal legislatore, spostandosi sulle finalità occupazionali e produttive e sul contenuto dell’accordo sindacale. Il nuovo distacco consiste di fatto in una deroga alla sussistenza del requisito dell’interesse del distaccante e può essere realizzato anche tra aziende appartenenti a settori diversi o che non applicano il medesimo contratto collettivo. È infatti ammesso, previo accordo sindacale, nel rispetto delle mansioni svolte e per finalità specifiche: salvaguardia dei livelli occupazionali, continuità produttiva, conservazione delle competenze professionali, oppure esigenza di evitare o limitare sospensioni dell’attività lavorativa, riduzioni dell’orario, ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero. È inoltre previsto un decreto del ministro del Lavoro, che avrebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (avvenuta il 28 giugno), per definire le disposizioni applicative. Nella formulazione ordinaria, il distacco è un istituto che si basa fondamentalmente sull’interesse del distaccante. Con la disciplina sperimentale, la sua funzione si sposta, invece, dall’organizzazione dell’impresa distaccante alla gestione dei mutamenti produttivi, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla conservazione delle competenze professionali. In realtà, già la giurisprudenza negli ultimi anni (Cassazione 18425/2023 e 30646/2024) ha anticipato le finalità della tutela dell’occupazione e della formazione professionale, riportandole a interesse del distaccante. Si deve evitare, tuttavia, che uno strumento studiato per salvaguardare occupazione, continuità produttiva e competenze si trasformi in una forma illecita di mobilità del personale tra imprese. Pertanto, come detto in premessa, cambierà in parte anche l’oggetto delle verifiche ispettive sull’utilizzo dell’istituto e sarà necessario verificare, oltre all’esistenza formale dei requisiti, anche in concreto la coerenza tra distacco, finalità dichiarate e assetto organizzativo realizzato. Considerata la previsione normativa, dovrà inoltre essere verificata la sottoscrizione di un accordo sindacale, che assume un ruolo fondamentale per poter avviare il distacco in deroga; requisito a oggi previsto dall’articolo 8 del Dl 148/1993, richiamato dal comma 4 dell’articolo 30, per il solo distacco temporaneo di lavoratori da un’impresa ad altra al fine di evitare le riduzioni di personale. Altro aspetto da valutare, poi, su cui si attendono indicazioni, è il realizzarsi del distacco «nel rispetto delle mansioni svolte», dal momento che il distacco per finalità di salvaguardia è ammesso anche tra aziende di settori e con Ccnl applicati diversi.

Fonte: SOLE24ORE