Disabilità e comporto: prima del licenziamento serve una valutazione individuale
- 19 Ottobre 2026
- Pubblicazioni
Il Tribunale di Rovereto, con la sentenza n. 29 del 30 luglio 2026, ha dichiarato discriminatorio e nullo il licenziamento per superamento del comporto di una lavoratrice affetta da patologie durature alla colonna vertebrale e ai piedi, note all’azienda. Il principio riguarda il maggiore rischio di assenze connesso alla disabilità: applicare il medesimo periodo di conservazione del posto previsto per gli altri lavoratori, senza considerare questo svantaggio, può determinare una discriminazione indiretta. La disabilità rilevante comprende le limitazioni durature che ostacolano la partecipazione alla vita professionale in condizioni di parità. La tutela può quindi operare anche senza un riconoscimento formale ai sensi della legge 104 e indipendentemente dall’origine professionale della patologia. Nel caso concreto, l’azienda non aveva dimostrato di avere adottato accomodamenti ragionevoli, ossia misure adeguate e non sproporzionate per conservare il posto. Il giudice ha valorizzato anche il mancato avviso dell’approssimarsi della scadenza del comporto, inserendolo nel più ampio dovere di confronto individualizzato con la lavoratrice. Le conseguenze sono state la reintegrazione, il risarcimento commisurato alle retribuzioni dal licenziamento all’effettivo rientro e il versamento dei contributi. Per aziende e consulenti, prima del recesso occorre verificare la situazione individuale, il collegamento tra assenze e disabilità e le misure concretamente praticabili, documentando il confronto e le valutazioni svolte. Il solo avviso della scadenza non esaurisce questi obblighi. Per lavoratori e sindacalisti è utile segnalare tempestivamente le limitazioni rilevanti e le esigenze di adattamento, partecipando alla ricerca di soluzioni. Una gestione consapevole del comporto richiede attenzione alla persona oltre che al conteggio delle giornate.