La Corte di giustizia dell’Unione europea con la pronuncia C-706/23 dell'8 ottobre 2026 dispone inoltre che il riconoscimento dell’indennità di mensa non può escludere automaticamente l’attività svolta in esecuzione di tale rapporto, in contrasto con il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale e tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Quattordici dipendenti di un istituto scolastico rumeno, inquadrati come personale docente o ausiliario con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, stipulavano ulteriori contratti a tempo parziale e determinato, retribuiti su base oraria, per svolgere ore aggiuntive in sostituzione dei colleghi assenti. In occasione della fruizione delle ferie annuali retribuite, l’istituto calcolava la relativa retribuzione esclusivamente sulla base del rapporto di lavoro principale, senza considerare le ore effettivamente svolte e i compensi percepiti nell’ambito dei contratti aggiuntivi. Un analogo criterio veniva adottato per l’erogazione dell’indennità di mensa, riconosciuta con riferimento al solo rapporto a tempo pieno ed esclusa per l’attività prestata in regime di retribuzione oraria, con conseguente mancata inclusione nella retribuzione feriale. Investita della controversia, la Corte d’appello rumena sottoponeva alla Corte di giustizia dell’Unione europea due questioni pregiudiziali, chiedendo di verificare la compatibilità di tale normativa e prassi nazionale con il diritto dell’Unione. In particolare, occorreva chiarire se l’esclusione dei compensi relativi ai contratti aggiuntivi dal calcolo della retribuzione per le ferie annuali e il mancato riconoscimento dell’indennità di mensa per l’attività svolta in esecuzione di tali contratti fossero conformi alla disciplina europea in materia di ferie retribuite e ai principi di parità di trattamento dei lavoratori. La Corte, esaminando la prima questione controversa, chiarisce che il diritto alle ferie annuali retribuite, garantito dall’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e dall’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, comprende non soltanto il diritto al riposo, ma anche quello a percepire una retribuzione ordinaria durante tale periodo, tale da garantire al lavoratore condizioni economiche comparabili a quelle godute durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. La Corte precisa quindi che, nel caso di cumulo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con un contratto a tempo determinato e a tempo parziale, la retribuzione dovuta per le ferie deve tenere conto del tempo di lavoro effettivamente prestato e quindi anche dei redditi percepiti nell’ambito del secondo contratto, almeno con riferimento alle quattro settimane di ferie annuali minime previste dalla direttiva. La Corte rileva che i lavoratori interessati non possono essere penalizzati per il solo fatto di essere titolari di un contratto a termine e a tempo parziale. Un trattamento meno favorevole può essere ammesso soltanto in presenza di ragioni oggettive, che nel caso di specie non risultano sussistenti, poiché l’esclusione dei redditi derivanti dal secondo contratto non è funzionale all’obiettivo, pur legittimo, di garantire la continuità dell’attività didattica. La Corte, esaminando la seconda questione controversa, chiarisce che, nel caso di cumulo dei suddetti contratti, il riconoscimento dell’indennità di mensa sulla base del solo lavoro prestato nell’ambito del contratto a tempo pieno e indeterminato, senza considerare l’attività svolta e i redditi percepiti in esecuzione del secondo contratto, può determinare un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai lavoratori in condizioni comparabili. La circostanza che la normativa nazionale preveda un limite massimo all’importo dell’indennità, normalmente già raggiunto con il contratto principale, non costituisce di per sé una ragione oggettiva idonea a giustificare tale disparità. La Corte richiama inoltre il principio del pro-rata temporis, secondo cui la retribuzione dei lavoratori a tempo parziale deve essere proporzionata al tempo di lavoro, senza che ciò possa tradursi nell’esclusione dei compensi maturati per l’attività effettivamente svolta. Tale principio deve essere applicato correttamente anche nel calcolo dell’indennità di mensa e della retribuzione dovuta durante le ferie annuali retribuite. La Corte conclude ribadendo che il diritto alle ferie annuali retribuite e il principio di non discriminazione impongono di garantire ai lavoratori condizioni economiche non deteriori per il solo fatto di svolgere un’attività lavorativa mediante contratti a tempo determinato e a tempo parziale. Ne consegue che, in caso di cumulo di contratti, sia il calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie sia il riconoscimento delle componenti retributive, tra cui l’indennità di mensa, devono tenere conto dell’attività effettivamente svolta nell’ambito di entrambi i rapporti, nel rispetto del principio del pro-rata temporis. La normativa nazionale non può, pertanto, introdurre esclusioni o limitazioni che determinino un trattamento meno favorevole in assenza di ragioni oggettive, compromettendo l’effettività dei diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione europea.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL