Infortunio e comporto: la valutazione INAIL non vincola il giudice

Infortunio e comporto: la valutazione INAIL non vincola il giudice

  • 19 Ottobre 2026
  • Pubblicazioni
Un lavoratore subisce un evento traumatico durante il lavoro. L’INAIL riconduce successivamente l’assenza a malattia comune e, il giorno seguente, l’azienda lo licenzia: includendo quelle giornate, le assenze per malattia raggiungono 198 giorni, oltre i 180 previsti dal contratto collettivo. La Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 817/2026, pubblicata il 16 luglio 2026, ribalta la decisione di primo grado. Il giudice può accertare autonomamente la natura dell’assenza ai fini del licenziamento, senza essere vincolato dalla qualificazione dell’INAIL né dover attendere l’esito della controversia previdenziale. Nel caso concreto, testimonianze, comunicazione aziendale dell’accaduto, verbale di pronto soccorso e successive certificazioni mediche hanno dimostrato l’infortunio e il collegamento con i 29 giorni di assenza contestati. Decisiva la disciplina del CCNL Terziario, distribuzione e servizi applicato: malattia e infortunio hanno periodi di comporto distinti, di 180 giorni ciascuno. Separando i 29 giorni dovuti all’infortunio, le assenze per malattia scendono a 169: il limite non era stato superato. La Corte ha quindi dichiarato nullo il licenziamento, disponendo la reintegrazione, un risarcimento di 12 mensilità e il versamento dei contributi. Per aziende e consulenti, prima del recesso occorre verificare la disciplina collettiva e la natura effettiva delle assenze. La classificazione previdenziale richiede di essere confrontata con la documentazione disponibile e con le circostanze dell’evento. Per lavoratori e sindacalisti è essenziale conservare certificazioni, comunicazioni e riferimenti dei testimoni. La corretta ricostruzione delle singole assenze può cambiare radicalmente la valutazione del licenziamento.