Dimissioni per fatti concludenti, sulle giornate di assenza necessaria una ricostruzione accurata

Dimissioni per fatti concludenti, sulle giornate di assenza necessaria una ricostruzione accurata

  • 13 Ottobre 2026
  • Pubblicazioni
Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 17 settembre 2026, n. 4224, ha dichiarato la nullità delle dimissioni per fatti concludenti e, esclusa l’applicazione delle tutele previste in materia di licenziamento, ha condannato il datore di lavoro alla riammissione in servizio della lavoratrice e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora, secondo le regole di diritto comune. La controversia riguardava una lavoratrice addetta a una struttura sociosanitaria, il cui rapporto era stato dichiarato cessato per dimissioni per fatti concludenti. Il Tribunale ha tuttavia accertato che alla data della comunicazione della cessazione, avvenuta il 12 agosto, non era ancora decorso il periodo di assenza ingiustificata di 15 giorni richiesto dalla legge. La conclusione del giudice di merito muove dalla distinzione tra le dimissioni per fatti concludenti e l’assenza ingiustificata rilevante a fini disciplinari. Le prime operano automaticamente ex lege per effetto del superamento del termine previsto dalla legge; la seconda può costituire motivo di licenziamento soltanto nell’ambito di un procedimento disciplinare che garantisca al lavoratore l’esercizio del diritto di difesa. La diversa natura delle due fattispecie ha alimentato il confronto sull’interpretazione del rinvio operato dalla legge al termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto. Secondo un primo orientamento, tale termine sarebbe quello previsto dal contratto collettivo per l’assenza ingiustificata sanzionata con il licenziamento (Tribunale di Milano, sentenza 4953/2025). Un diverso orientamento, ormai prevalente, ritiene invece necessaria una previsione collettiva specificamente riferita alle dimissioni per fatti concludenti e, in sua assenza, applica la soglia legale di quindici giorni (ex multis, Tribunale di Bergamo, sentenza 837/2025; Tribunale di Ravenna, sentenza 441/2025; Tribunale di Brescia, sentenza del 27 gennaio 2026; Corte d’appello di Bologna, sentenza 508/2026). La sentenza in commento aderisce a quest’ultimo orientamento e, non essendo prevista dal contratto collettivo applicato una specifica disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, individua nei 15 giorni la soglia rilevante ai fini della risoluzione del rapporto. Quanto alle conseguenze il Tribunale, aderendo all’orientamento prevalente, ha escluso l’applicazione delle tutele previste in materia di licenziamento e ha ricondotto la fattispecie alla disciplina di diritto comune, condannando il datore di lavoro alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni dovute dalla costituzione in mora dell’11 settembre 2025, detratto quanto percepito dalla lavoratrice per lo svolgimento di altre attività lavorative. La decisione in commento conferma che l’attivazione della procedura richiede una ricostruzione accurata delle giornate di effettiva assenza ingiustificata. Ferie, permessi autorizzati, riposi, giornate lavorate e comunicazioni intercorse con il dipendente possono impedire il raggiungimento della soglia e, quindi, il prodursi dell’effetto risolutivo. L’erronea qualificazione dell’assenza può quindi esporre il datore di lavoro a conseguenze economiche significative, sebbene più lievi di quelle previste in caso di licenziamento invalido. La sentenza meneghina contribuisce così a consolidare una lettura fondata sulla netta separazione tra dimissioni per fatti concludenti e licenziamento disciplinare. Proprio questa distinzione determina, al tempo stesso, i presupposti più rigorosi per l’attivazione della procedura e il particolare regime di tutela applicabile quando quei presupposti risultino insussistenti.

Fonte: SOLE24ORE