La controversia trae origine dall’opposizione proposta avverso una cartella esattoriale con la quale era stato richiesto il pagamento di una rilevante somma a titolo di contributi previdenziali ritenuti omessi, oltre alle relative sanzioni e somme aggiuntive. La pretesa contributiva trovava fondamento in un verbale ispettivo che aveva disconosciuto la genuinità di alcuni contratti di appalto aventi ad oggetto attività di saldatura, assemblaggio e carpenteria metallica, ritenendo che gli stessi integrassero una fattispecie di somministrazione illecita di manodopera, con conseguente imputazione alla committente dei rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'appaltatore. Espletata l’istruttoria, il Tribunale accoglieva l’opposizione limitatamente alle somme aggiuntive richieste dall’ente previdenziale, ritenendole non dovute, e rideterminava conseguentemente l’importo della pretesa, confermando per il resto la legittimità della cartella di pagamento. Avverso tale decisione proponevano appello sia l’ente previdenziale, con riferimento al capo concernente l’esclusione delle somme aggiuntive sia la società opponente che contestava nel merito la fondatezza dell’intera pretesa contributiva. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione della società e accoglieva quella dell’ente previdenziale, riformando la decisione di primo grado nella parte relativa alle somme aggiuntive e confermando integralmente la sussistenza dell’obbligazione contributiva. La società veniva, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. La pronuncia è stata quindi impugnata con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui hanno resistito sia l’ente previdenziale sia il Ministero competente mediante controricorso. All’esito della camera di consiglio, la Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza nei termini di legge. Con l’ordinanza n. 26308/2026 in commento, la Corte di Cassazione ha confermato integralmente la ricostruzione operata nei precedenti gradi di giudizio, ribadendo i criteri distintivi tra appalto genuino e somministrazione irregolare di manodopera. La Corte di Cassazione ha ricordato che la qualificazione del rapporto non può essere ancorata ad elementi meramente formali, ma richiede un accertamento sostanziale delle concrete modalità di svolgimento della prestazione. A tal fine, assumono rilievo decisivo la permanenza in capo all'appaltatore dell'effettivo potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto nonché l'assunzione del rischio d'impresa, elementi che il legislatore individua caratterizzanti dell’appalto genuino. Muovendo da tali premesse, è stata respinta la tesi secondo cui la natura endoaziendale dell'appalto, ossia l'affidamento a un soggetto esterno di attività inserite nel ciclo produttivo del committente, costituirebbe di per sé indice di legittimità del rapporto. Al contrario, è stato ribadito che anche in tali ipotesi ricorre una fattispecie di somministrazione illecita di manodopera quando l'appaltatore si limita alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, senza esercitare alcun effettivo potere organizzativo o direttivo sui lavoratori e senza assumere un reale rischio imprenditoriale. Nella fattispecie in esame, i giudici di merito avevano accertato, sulla base delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, che i lavoratori formalmente dipendenti dell'appaltatore operavano stabilmente all'interno del ciclo produttivo della committente e ricevevano dal personale di quest’ultima disposizioni specifiche sulle concrete modalità di esecuzione delle attività affidate. Parallelamente, non era emersa l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma dell’appaltatore né di figure deputate alla direzione e al coordinamento delle commesse affidate. Secondo la Corte, tale ricostruzione fattuale dimostrava che il personale dell'appaltatore era, in concreto, assoggettato al potere direttivo e di controllo della committente, mentre l'appaltatore manteneva un ruolo meramente formale nella gestione dei rapporti di lavoro. Ne conseguiva la corretta qualificazione del rapporto come somministrazione irregolare di manodopera dissimulata sotto la veste dell'appalto. La Suprema Corte ha, altresì, precisato che la promiscuità dei lavoratori o l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dal committente non rappresentano, isolatamente considerati, elementi decisivi ai fini della qualificazione del rapporto. Tali circostanze assumono tuttavia rilievo indiziario quando si accompagnano all'assenza di una reale autonomia organizzativa dell'appaltatore e all'effettivo esercizio dei poteri direttivi da parte del committente. In tale ipotesi, il contratto di appalto si risolve in una fattispecie di interposizione illecita di manodopera, con conseguente imputazione degli obblighi contributivi un capo all'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa. La Corte di Cassazione ha colto anche l'occasione per ribadire il consolidato principio secondo cui gli enti previdenziali e assicurativi sono legittimati ad agire direttamente nei confronti dell’effettivo utilizzatore della manodopera, per l’accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive derivanti da una somministrazione irregolare, senza che sia necessario un previo accertamento giudiziale promosso dal lavoratore volto alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente. L’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavoristico consente, infatti, all'ente previdenziale di agire per il recupero della contribuzione dovuta indipendentemente dall'iniziativa del lavoratore interessato. In considerazione di quanto sopra la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della pretesa contributiva avanzata dall'INPS e condannando la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL