Mancato versamento alla previdenza complementare: se il datore fallisce, il credito del lavoratore è privilegiato
- 13 Ottobre 2026
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Con la Sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risposto alla questione concernente se i crediti ammessi al passivo del fallimento del datore di lavoro debbano considerarsi, ai fini del riconoscimento del privilegio, quali retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato sotto qualsiasi forma, affermando il seguente principio di diritto: «Nell’ambito di applicazione del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. nelle procedure concorsuali, ove il datore di lavoro insolvente non abbia eseguito i versamenti dovuti alla previdenza complementare, conservano natura retributiva i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degli accantonamenti del TFR maturando destinati a forme pensionistiche complementari; non hanno invece natura retributiva, e non sono assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del datore di lavoro».