L’indennità di trasferta è legata alla temporaneità
- 13 Ottobre 2026
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Nel diritto del lavoro, il criterio cardine che distingue la trasferta dal trasferimento risiede nella durata della assegnazione. Come chiarito in più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, la trasferta possiede una natura strutturalmente temporanea, consistendo nell’invio del dipendente presso un luogo di lavoro diverso da quello abituale per un periodo limitato e nell’interesse del datore; al contrario, il trasferimento comporta una modifica definitiva e permanente della sede della prestazione. A ribadire la distinzione è la Corte di cassazione (sezione lavoro, 6 ottobre 2026, n. 26315), che ha anche precisato che è proprio in virtù di questa transitorietà che al lavoratore in trasferta viene riconosciuta una specifica indennità. Si tratta, nel dettaglio, di un emolumento con funzione compensativa volto a ristorare i disagi personali e logistici sopportati dal lavoratore per il tempo in cui opera lontano dalla sua sede ordinaria. Ai fini dell’insorgenza del diritto, proseguono i giudici, a rilevare è unicamente l’allontanamento effettivo del dipendente dal luogo abituale di lavoro: rimangono pertanto del tutto irrilevanti sia la collocazione della sede legale dell’impresa, sia il Comune di residenza del lavoratore. Nel caso di specie, la società cooperativa datrice di lavoro sosteneva la legittimità delle indennità di trasferta erogate ai propri soci lavoratori evidenziando la diversa dislocazione geografica tra la propria sede legale (situata a Milano), la sede contrattuale risultante dai verbali ispettivi (situata a Reggio Emilia) e la struttura presso cui l’attività lavorativa veniva effettivamente eseguita (Castelnovo di Sotto). Secondo la tesi della cooperativa, tale difformità tra sede formale e luogo di esecuzione avrebbe determinato una scissione idonea a configurare uno spostamento temporaneo e a giustificare il pagamento dell’indennità per i relativi disagi. La Corte di cassazione, argomentando come sopra riportato, ha tuttavia respinto questa ricostruzione, confermando quanto sancito nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di merito avevano infatti accertato l’assenza assoluta di documentazione idonea a giustificare le voci relative alla trasferta inserite nelle buste paga e, soprattutto, avevano riscontrato la natura stabile e continuativa dell’attività prestata a Castelnovo di Sotto. Poiché tutti i dipendenti avevano confermato di essere stati assegnati in modo permanente a quell’unica sede operativa e di avervi sempre lavorato in via esclusiva, mancava il requisito essenziale della temporaneità, escludendosi in radice la possibilità di configurare nel caso di specie una trasferta in senso tecnico e il conseguente diritto alla relativa indennità. Dal punto di vista pratico, le somme corrisposte erroneamente a tale titolo avrebbero dovuto quindi essere assoggettate a ordinaria contribuzione.
Fonte: SOLE24ORE