Cooperative: come si accerta la natura subordinata del rapporto di lavoro dei soci?
- 9 Ottobre 2026
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La controversia trae origine dall’avviso di accertamento dell’INPS con il quale si chiedeva alla società cooperativa il versamento dei contributi omessi riferiti ai soci lavoratori della cooperativa iscritti nella gestione speciale artigiani. Il Tribunale accoglieva la domanda di accertamento negativo proposta dalla cooperativa, tuttavia la Corte d’Appello accoglieva il gravame proposto dall’Istituto affermando che doveva escludersi che la società potesse qualificarsi come cooperativa tra artigiani perché nessuno dei soci aveva la qualità di imprenditore artigiano. Giunti in terzo grado, con l’Ordinanza n. 26197 del 4 ottobre 2026, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società richiamando i principi ai quali si è attenuta la Corte d’Appello in sede di decisione:
anzitutto, il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo;
inoltre, ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro non rivestono portata dirimente, dovendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.
Sulla scorta di tali principi, il Giudice del merito aveva accertato la sussistenza di elementi concreti dai quali desumere l’eterodirezione, come l’inserimento stabile nell’organizzazione dell’impresa, la circostanza che mezzi e strumenti di lavoro impiegati dai soci fossero della cooperativa e che era la cooperativa stessa ad acquisire i lavori che poi attribuiva ai singoli associati sulla base delle loro competenze, senza contare il godimento da parte dei soci di una somma mensile compresa tra 1.500 e 2.000 euro. Confermata dunque, la decisione impugnata.