Tfr, legittima l’ammissione al passivo del lavoratore
- 8 Ottobre 2026
- Pubblicazioni
Con due pronunce pubblicate il 7 ottobre, le Sezioni Unite civili fanno chiarezza, nell’ambito delle procedure concorsuali, sulla natura retributiva o contributiva del Tfr conferito al Fondo di tesoreria dalle aziende con almeno 50 dipendenti e, nel caso dei versamenti dovuti alla previdenza complementare, sulla natura dei crediti derivanti dal loro mancato versamento. Con la sentenza 26356/2026 la Corte stabilisce che il Tfr destinato al Fondo di tesoreria ha natura retributiva; con la sentenza 26355/2026 afferma invece che, per il secondo pilastro, la quota di Tfr e il contributo a carico del lavoratore hanno natura retributiva, mentre il contributo a carico del datore di lavoro ha natura previdenziale. Il primo contenzioso, relativo al conferimento del Tfr al Fondo di tesoreria, è stato avviato da un lavoratore che, alla fine del rapporto con la cooperativa di cui era dipendente e della quale aveva proposto istanza di fallimento, era rimasto creditore di una somma comprensiva di Tfr e differenze retributive. Il credito era stato in parte recuperato da un consorzio cui la cooperativa aderiva e in parte dal Fondo di tesoreria, mentre per la parte ancora mancante la domanda presentata all’Inps per ottenere il pagamento dal Fondo di garanzia era stata rigettata. Nei primi due gradi di giudizio erano state accolte le ragioni del lavoratore. La controversia è poi approdata alle Sezioni Unite a seguito del contrasto formatosi all’interno della Sezione lavoro sulla natura retributiva o previdenziale delle quote di Tfr destinate al Fondo di tesoreria, che non è allocato presso l’Inps, ma è da questo gestito per conto dello Stato. Nell’analizzare i contrapposti orientamenti sedimentatisi nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite hanno sposato la tesi del carattere retributivo e sinallagmatico del Tfr, inteso come retribuzione differita «con funzione in senso lato previdenziale». Se si accogliesse la tesi sulla natura previdenziale – sottolineano i giudici – il Tfr «muterebbe natura giuridica in base al numero dei dipendenti; assumerebbe natura previdenziale nelle imprese con almeno cinquanta dipendenti e continuerebbe ad avere natura retributiva al di sotto di questa soglia dimensionale, in palese contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza». Da ciò deriva la legittimazione del lavoratore alla domanda di ammissione al passivo per le quote di Tfr maturate dopo il 1° gennaio 2007, data di operatività del Fondo di tesoreria, e non versate allo stesso. Il secondo contenzioso, relativo al mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare da parte di un’impresa di costruzioni, ha visto coinvolta una Cassa edile, legittimata a riscuotere somme destinate al finanziamento del fondo di categoria, che aveva chiesto l’ammissione al passivo dei relativi crediti in seguito al fallimento dell’azienda. La Cassa era stata ammessa dal giudice delegato, ma senza il privilegio richiesto: decisione confermata dal giudice di merito, secondo cui tali crediti avevano natura chirografaria, in quanto previdenziale e non retributiva. Contro il decreto la Cassa aveva proposto ricorso in Cassazione e la questione era stata quindi rimessa alle Sezioni Unite. Anche in questo caso, i giudici di legittimità si sono trovati ad analizzare orientamenti giurisprudenziali contrastanti, distinguendo tra i crediti derivanti dal mancato versamento del Tfr e dei contributi a carico del lavoratore e quelli relativi alla quota a carico del datore di lavoro. Se il Tfr ha infatti «carattere retributivo e sinallagmatico», costituendo «istituto di retribuzione differita», e anche i contributi che il lavoratore ha deciso di destinare al secondo pilastro costituiscono una quota della retribuzione, seppure destinata a una funzione previdenziale, diversa è la natura della quota datoriale. In questo caso gli accantonamenti non sono preordinati all’immediato vantaggio del lavoratore, ma sono destinati a garantire la funzione previdenziale del trattamento integrativo. Da ciò deriva, nelle procedure concorsuali, la conservazione della natura retributiva del Tfr e della quota a carico del lavoratore, entrambi assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 1, del Codice civile, con esclusione invece del privilegio per i crediti derivanti dall’omesso versamento dei contributi a carico dell’impresa.