Buoni carburante esenti da imposizione fino al 31 dicembre 2023
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 gennaio, è intervenuto per modificare parzialmente il Decreto (recentemente approvato) relativo alla trasparenza dei prezzi dei carburanti. A seguito delle modifiche, pertanto, il regime di agevolazione fiscale e contributiva previsto per i buoni carburante viene esteso dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2023 (inizialmente era previsto sino al 31 marzo 2023). Resta, invece, invariato l’importo oggetto di esenzione, fissato nel massimo di € 200 per ogni lavoratore.
Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto legge n. 5/2023, viene prevista la possibilità (articolo 1, comma 1), per i datori di lavoro privati, di erogare fino ad un massimo di 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sotto forma di buoni carburante. L’erogazione potrà avvenire entro l’anno 2023. I buoni non concorreranno alla formazione del reddito (detassati e decontribuiti) e saranno considerati ulteriori rispetto alle liberalità (258,23 euro) previste dall’articolo 51, comma 3, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). L’importante è che l’erogazione avvenga a parte e non sia previsto un cumulo tra le due agevolazioni, con utilizzo di un’unica voce paga. Ritengo che trattandosi di una agevolazione similare a quella prevista dall’articolo 2 del Decreto Legge n.21/2022, valgono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 14 luglio 2022.
