Obbligo piattaforma SIISL per le agevolazioni

Obbligo piattaforma SIISL per le agevolazioni

  • 8 Ottobre 2026
  • Pubblicazioni
Il DM 5 ottobre 2026 n. 134 completa l’attuazione delle nuove funzioni del SIISL previste dal DL 159/2025. Per datori di lavoro e intermediari il punto più importante è distinguere ciò che diventa obbligatorio da ciò che rappresenta soltanto una nuova facoltà operativa. Con il DM 5 ottobre 2026 n. 134, il Ministero del Lavoro dà attuazione all’art. 14 del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, definendo le modalità operative per la pubblicazione delle posizioni di lavoro collegate agli incentivi, l’utilizzo del SIISL per le Comunicazioni Obbligatorie, la verifica dei dati autocertificati e l’attività delle Agenzie per il lavoro. Assunzioni agevolate. La novità principale riguarda le assunzioni per le quali il datore di lavoro privato intende richiedere un beneficio contributivo finanziato con risorse pubbliche, comprese le agevolazioni rientranti nel nuovo Codice degli incentivi. Il punto da evidenziare subito è la decorrenza: 1° aprile 2026. Non si tratta di un refuso, il decreto stabilisce infatti che, a decorrere da tale giorno, il riconoscimento del beneficio contributivo è subordinato alla pubblicazione sul SIISL della disponibilità della posizione di lavoro. Non siamo quindi di fronte a un obbligo generalizzato per tutte le assunzioni, ma a una condizione collegata alla fruizione dell’incentivo. Né è necessario che il lavoratore assunto sia stato effettivamente reperito attraverso il SIISL: ciò che rileva è che la posizione sia stata pubblicata. Dal 1° aprile la procedura aveva operato in via sperimentale e non obbligatoria, ma il decreto pare retrodatare l’obbligatorietà. Ora, con un certo cattivo gusto tutto amministrativo per le ricostruzioni a posteriori, diventerebbe necessario tornare sulle assunzioni già effettuate e verificare quali abbiano fruito, o debbano fruire, di benefici contributivi interessati dalla nuova disciplina. Il decreto introduce una fase transitoria che fino al 30 novembre 2026 permette che la posizione possa, ovviamente, essere pubblicata anche dopo l’avvenuta assunzione. In questo caso il SIISL la archivia immediatamente e la vacancy non viene resa visibile ai candidati. Per studi e aziende questo significa avviare un lungo lavoro di ripasso delle assunzioni agevolate effettuate dal 1° aprile a oggi: individuare i rapporti interessati, verificare se la posizione sia già stata pubblicata sul SIISL e, in caso contrario, procedere entro il 30 novembre. Questo a meno che, con una acrobatica interpretazione non si concretizzi una fase transitoria solamente dalla data di pubblicazione sino al 30 novembre. Occorrerà fare molta attenzione, entro la fine di novembre, ai chiarimenti che potranno pervenire. Dal 1° dicembre 2026, terminata la fase transitoria, la gestione assume una logica preventiva: la posizione dovrà essere pubblicata prima dell’assunzione per poter costituire la condizione richiesta ai fini del beneficio. Il SIISL genera l’ID della posizione di lavoro, utilizzabile anche nella gestione del beneficio nel flusso UNIEMENS mentre entro il 31 ottobre è inoltre previsto il rilascio della visualizzazione dello stato delle domande di decontribuzione. Comunicazioni obbligatorie. Completamente diverso è il regime delle Comunicazioni Obbligatorie, in questo caso il decreto è chiaro: dal 1° aprile l’utilizzo della piattaforma costituisce un canale aggiuntivo e non sostituisce obbligatoriamente i sistemi già utilizzati. Datori di lavoro e intermediari possono continuare a effettuare le comunicazioni attraverso i portali ordinariamente previsti oppure scegliere il SIISL. Tra i soggetti ammessi sono espressamente compresi i Consulenti del Lavoro e gli altri soggetti abilitati ai sensi della L. 12/1979. In questo caso l’abilitazione deriva direttamente dalla posizione professionale e l’Allegato precisa, per i Consulenti del Lavoro, che il riconoscimento avviene attraverso l’iscrizione all’Albo nazionale. Dal 1° aprile 2026 è stato previsto l’accesso al sistema e invio UNILAV per assunzioni, annullamenti e rettifiche da parte di datori, delegati, Consulenti del Lavoro e soggetti abilitati; dal 1° luglio è operativa la precompilazione della CO partendo da una vacancy, dal profilo di un utente o da un candidato selezionato, oltre a una maggiore interoperabilità nella consultazione delle comunicazioni già trasmesse. Dal 30 settembre l’Allegato colloca le funzionalità UNISOM e quelle di invio massivo collegate alle Agenzie per il lavoro. Da sottolineare, visto il pluralismo di piattaforme, che rettifica e annullamento devono essere effettuati attraverso lo stesso sistema utilizzato per l’invio originario della comunicazione. La scelta del SIISL come canale non è quindi obbligatoria, ma una volta utilizzato quel canale occorre conservarne la coerenza nella gestione della pratica. Politiche attive. Un terzo piano, che non deve essere confuso con quello delle Comunicazioni Obbligatorie, riguarda l’intermediazione e le politiche attive del lavoro. Il decreto prevede infatti un vero obbligo per le Agenzie per il lavoro con la necessità di pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono. La pubblicazione consente loro di accedere ai curriculum degli utenti che abbiano autorizzato la relativa visualizzazione e di utilizzare strumenti di ricerca e filtro per individuare i profili coerenti con le vacancy pubblicate. La definizione utilizzata dal decreto richiama le Agenzie di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 276/2003. Da ricordare per i Consulenti del Lavoro che l’abilitazione ai sensi della L. 12/1979 consentono al Consulente di utilizzare il SIISL per le Comunicazioni Obbligatorie, ma non trasformano il professionista in un’Agenzia per il lavoro. La Legge Biagi ha previsto uno specifico percorso: l’art. 6 del D.Lgs. 276/2003 consente al sistema ordinistico dei Consulenti del Lavoro di operare nell’intermediazione attraverso la Fondazione autorizzata. I Consulente del Lavoro possono quindi utilizzare il SIISL come intermediario amministrativo per le CO in forza della propria abilitazione professionale, mentre, per svolgere attività di intermediazione e operare nelle politiche attive deve invece agire quale Delegato della Fondazione: tra queste attività vi è anche la semplice pubblicazione della vacancy ai fini delle agevolazioni. Il nuovo decreto conferma la crescente centralità del SIISL nella gestione dei rapporti di lavoro, ma lascia ancora convivere funzioni digitali evolute con adempimenti non sempre perfettamente coordinati cronologicamente. La vera svolta arriverà quando, e se, la piattaforma diventerà effettivamente il punto di riferimento delle politiche attive del lavoro: solo allora i successivi adempimenti amministrativi assumeranno linearità operativa.