Congedo per vittime di violenza: l’INPS chiarisce liquidazione e trattamento fiscale
- 8 Ottobre 2026
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Con Messaggio n. 3147 del 5 ottobre 2026, l'INPS comunica che l'applicazione gestionale VioGe, per la gestione del congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere ai sensi dell'articolo 24, D.Lgs. n. 80/2015, è stato aggiornata al fine di poter procedere con il calcolo e il pagamento del suddetto congedo alle lavoratrici per cui è previsto il pagamento diretto da parte dell'Istituto. La definizione e gestione della contribuzione figurativa verrà invece gestita successivamente. All’indennità prevista per le lavoratrici vittime di violenza di genere erogata direttamente dall’IINPS, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, TUIR, in quanto trattasi di indennità sostitutiva della stessa categoria dei redditi sostituiti, perduti o integrati. Pertanto:
per le lavoratrici dipendenti si applicano le ordinarie ritenute fiscali come previsto dall’articolo 23 del DPR n.600/1973, riconoscendo le relative detrazioni d’imposta dal reddito (articolo 13, TUIR) e le eventuali detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, TUIR);
per le lavoratrici autonome se l’indennità in questione sostituisce un reddito autonomo professionale si applicano le ordinarie ritenute fiscali (articolo 25, DPR n. 600/1973), ad esclusione delle contribuenti che dichiarano di applicare il “regime forfetario” o il “regime fiscale di vantaggio” previsto per l’imprenditoria giovanile, mentre se l’indennità in questione sostituisce un reddito di impresa e/o fondiario non è assoggettata a ritenuta erariale.
A seguito di erogazione del congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere l'Istituto deve rilasciare apposita CU.