Licenziamento legittimo se la falsa testimonianza compromette la fiducia
- 7 Ottobre 2026
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Non può escludersi a priori la rilevanza disciplinare di un’affermazione, verbalizzata in una deposizione testimoniale, che sia consapevolmente o colpevolmente non veritiera, ove essa, per contenuto, contesto e gravità, risulti idonea a incidere sul vincolo fiduciario. Così si è pronunciata la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 25687 del 22 settembre 2026, intervenendo sul delicato rapporto fra dovere di testimoniare del lavoratore e potere disciplinare del datore di lavoro. La vicenda riguarda l’impugnazione di un licenziamento intimato a seguito della testimonianza resa dalla lavoratrice in un diverso giudizio civile, promosso dalla sorella contro la società. Secondo la contestazione disciplinare, la dipendente aveva reso dichiarazioni palesemente false e gravemente offensive dell’immagine e della reputazione aziendale, avendo addebitato al proprio datore di lavoro di impedire ai dipendenti di eseguire le procedure prescritte, al fine di non far emergere problemi di salute e sicurezza sul lavoro. Il Tribunale di Velletri, senza istruttoria, ha dichiarato la nullità del licenziamento perché ritorsivo e determinato da motivo illecito ai sensi degli articoli 1418 e 1345 del Codice civile, escludendo la sussistenza del fatto disciplinare. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, reputando irrilevante accertare la verità delle affermazioni rese dalla lavoratrice. La deposizione, infatti, secondo i giudici di merito, essendo confinata all’ambito processuale e resa in adempimento di un dovere civico, non era in ogni caso idonea né ad arrecare alcun pregiudizio morale e materiale alla società, né a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. La Corte di legittimità, censurando questo approccio, afferma che non si può escludere a priori la rilevanza disciplinare di dichiarazioni rese dal lavoratore come testimone in giudizio, qualora esse siano consapevolmente o colpevolmente non veritiere, lesive dell’onore, della reputazione e dell’immagine del datore e idonee, per contenuto, contesto e gravità, a incidere sul vincolo fiduciario. Pertanto, nel caso di specie, è vero che in capo alla dipendente vi è un obbligo di rendere testimonianza, ma ciò non implica automaticamente che le dichiarazioni da essa rese non possano assumere rilevanza disciplinare, tanto più se si traducano nell’accusa di mancata osservanza della disciplina volta alla prevenzione degli infortuni di peculiare rilievo sociale. Costituisce, infatti, giusta causa di licenziamento una falsa testimonianza in un processo civile che, attribuendo al datore di lavoro fatti gravemente lesivi della sua dignità e della sua onorabilità, incrini irrimediabilmente il rapporto di fiducia sussistente fra le parti. Sul fronte del licenziamento per ritorsione, i giudici di legittimità richiamano un ormai consolidato orientamento, secondo cui tale atto espulsivo viene ricondotto all’istituto della nullità per motivo illecito determinante ex articolo 1345 del Codice civile. Inoltre, la Corte chiarisce che la mera sproporzione tra la condotta contestata al lavoratore e la sanzione espulsiva non consente, di per sé, di qualificare il licenziamento come ritorsivo, occorrendo, affinché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinante, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto per l’intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo. Da tali premesse discende che i giudici della Corte territoriale hanno errato nel non ritenere rilevante accertare se la deposizione fosse vera o falsa, facendo automaticamente discendere la ritorsività dall’astratta inidoneità disciplinare della testimonianza, senza verificare né la pretestuosità dell’addebito, né la sussistenza di ulteriori elementi presuntivi idonei a dimostrare che l’intento ritorsivo fosse stato l’unico motivo determinante del recesso.