Rapporto di lavoro riqualificato, contributi non trasferibili tra gestioni

Rapporto di lavoro riqualificato, contributi non trasferibili tra gestioni

  • 7 Ottobre 2026
  • Pubblicazioni
La contribuzione versata alla gestione previdenziale errata non può essere oggetto di compensazione, in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro, con i contributi dovuti a una gestione diversa, ma può solo essere oggetto di un recupero autonomo da parte del committente fermo restando il pagamento dei contributi dovuti alla gestione corretta. Lo chiarisce la Corte di cassazio con l’ordinanza 24752/2026, che accoglie il ricorso dell’Inps avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova. La vicenda nasce dalla riqualificazione in rapporti di lavoro subordinato di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto stipulati nel settore dei call center outbound. La Corte d’appello ha condannato il committente, conseguentemente al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, a versare la piena contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma dall’importo ha consentito di detrarre quanto la stessa società aveva già versato alla gestione separata Inps, compensando fra loro le due contribuzioni delle diverse gestioni (una già versata erroneamente e una ancora dovuta). Inps ha rifiutato l’abbattimento operato sui contributi dovuti con inapplicabilità delle sanzioni, dando evidenza che le due gestioni (fondo dipendenti e gestione separata) sono connotate da regole proprie e fra loro diverse. La Cassazione dà ragione alla lettura dell’Inps confermando un orientamento riproposto più volte in tempi recenti (fra le altre 24618/2019 e 14529/2026). I contributi indebiti frutto del versamento eseguito per gli stessi rapporti di lavoro in gestioni non corrette, nel caso di specie alla gestione separata per una collaborazione poi ricondotta al lavoro subordinato, possono dar vita a un indebito contributivo oggetto di ripetizione nei confronti dell’Inps, ma senza per questo consentire la compensazione impropria fra il debito verso il fondo dei dipendenti e il credito sorto nei confronti della gestione separata per il cocopro. Infatti, nella disamina della Corte di cassazione il rapporto previdenziale si configura come trilaterale (fra istituto, datore e lavoratore) e la «disomogeneità contributiva» fra le gestioni, secondo Inps impedisce la compensazione anche quando il contratto a progetto viene riqualificato in rapporto subordinato fra le medesime parti. L’ordinanza assorbe anche il secondo motivo del contenzioso secondo cui l’istituto lamentava l’esclusione delle sanzioni previste dall’articolo 116, comma 8, della legge 388/2000; tale esclusione non può essere più legittimamente applicata essendo venuto meno l’istituto della compensazione, ritenuto impercorribile dall’ordinanza.