Bike sharing: equivalenza tra CCNL negli appalti

Bike sharing: equivalenza tra CCNL negli appalti

  • 7 Ottobre 2026
  • Pubblicazioni
Il concetto di minimo salariale va tenuto distinto da quello relativo al costo medio della manodopera, indicato nelle tabelle ministeriali, che svolge una funzione indicativa.  Sull’equivalenza, invece, il confronto deve essere effettuato tra regole contrattuali e non come mera verifica “di fatto” delle tutele garantite sul piano del rapporto individuale di lavoro. A confermare tali principi è il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la recente sentenza n. 6838, pubblicata l’8 settembre 2026. La controversia riguardava l’aggiudicazione di un appalto a un concorrente in una gara per l’affidamento di bike sharing per la quale la stazione appaltante aveva indicato negli atti di gara il CCNL metalmeccanico/industria (codice identificativo del CNEL «C011»), mentre l’aggiudicatario aveva indicato quello del commercio (codice del CNEL «H011»). In particolare, all’esito positivo del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 110 D.Lgs. 36/2023, attivato per la verifica del ribasso dell’importo dei costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante, la gara veniva aggiudicata. In primo grado, il T.A.R. Puglia respingeva il ricorso di un altro operatore che aveva partecipato alla gara, il quale proponeva quindi appello al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della sentenza, tra l’altro, in relazione alle seguenti questioni: la verifica di anomalia dell’offerta e i costi della manodopera; la verifica di equivalenza tra CCNL. Sotto il primo profilo, va ricordato che ai fini della verifica dei costi della manodopera le tabelle a cui fare riferimento sono quelle previste dall’art. 41 c. 13 D.Lgs. 36/2023. Tale norma prevede che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Quanto all’equivalenza dei trattamenti economici e normativi, il riferimento è all’articolo 11 del medesimo decreto, diretto ad assicurare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. I successivi commi dell’articolo 11 e l’Allegato I.01 disciplinano le regole che devono osservare le stazioni appaltanti e gli operatori economici per assicurare l’applicazione di tali principi e, in particolare, la verifica dell’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’operatore economico indichi un diverso contratto collettivo. Tornando alla controversia che ci occupa, sulla prima questione il Consiglio di Stato ha rigettato le censure dell’appellante in quanto, come già affermato da altre pronunce della stessa Sezione giudicante, il concetto di minimo salariale va tenuto distinto da quello relativo al costo medio della manodopera, indicato nelle tabelle ministeriali, il quale non assume valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolge una funzione indicativa, ben potendo l'impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti; non può, pertanto, desumersi dal mero disallineamento tra costo della manodopera indicato nell'offerta e costo medio del lavoro rappresentato nelle tabelle ministeriali, la violazione dei minimi salariali (Consiglio di Stato, sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9566). Quello che è necessario è che venga effettuata dalla stazione appaltante una verifica concreta della sostenibilità economica dell’offerta e del rispetto dei minimi salariali (Consiglio di Stato, sez. V, 21 maggio 2026, n. 4088) e che sia valutato se gli scostamenti possano mettere a rischio l’affidabilità complessiva dell’offerta e giustificare una valutazione di anomalia della stessa (Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2024, n. 7603). L’appello è stato invece accolto sulla questione relativa alla verifica di equivalenza tra CCNL. Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che nel verbale di valutazione complessiva dell’offerta da parte della stazione appaltante non vi è traccia della verifica di equivalenza prevista dall’art. 11 D.Lgs. 36/2023. L’equivalenza deve essere valutata come confronto tra regole contrattuali e non come mera verifica “di fatto” delle tutele garantite sul piano del rapporto individuale di lavoro. Le condizioni economiche e normative previste dal CCNL indicato nel bando di gara costituiscono la soglia minima di garanzia non valicabile e non possono essere oggetto di differenziale competitivo. Poiché, nella fattispecie oggetto della controversia, non è risultato che la stazione appaltante abbia proceduto all’effettivo espletamento della verifica relativa all’equivalenza, il Giudice non può pronunciarsi circa l’equivalenza tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello indicato dall’impresa aggiudicataria.