Videoterminalisti, la qualifica passa dalle 20 ore
- 7 Ottobre 2026
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Due le domande oggetto di interpello a cui ha fornito chiarimenti la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con la risposta n. 3/2026. La prima riguardava l'applicabilità del Titolo VII del D.Lgs. 81/2008, con il suo corredo di pause e visite mediche; la seconda i requisiti dimensionali dei locali, e la richiesta di indicare un'altezza «accettabile» per quelle postazioni. Su quest'ultimo punto la Commissione non ha risposto poiché l'art. 12 del decreto le affida i quesiti di ordine generale e le sottrae il giudizio sul caso concreto, ma ha comunque richiamato le disposizioni da cui è possibile trarre alcune utili indicazioni di ordine pratico. L'art. 173 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008 definisce lavoratore, ai fini del Titolo VII, chi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni dell'art. 175. La Commissione specifica che, quando i presupposti ricorrono, la disciplina si applica a prescindere dal tipo di attività svolta e dalla natura delle immagini visualizzate. L'art. 174 chiede al datore di lavoro di analizzare ogni postazione sotto quattro profili, ossia la vista, la postura, l'affaticamento fisico o mentale e le condizioni ergonomiche e igieniche dell'ambiente. Le misure correttive seguono la valutazione e considerano l'effetto cumulativo dei rischi rilevati. Uno dei punti più rilevanti della risposta all’interpello riguarda le immagini: un operatore che sorveglia per ore i monitor delle telecamere non scrive, non inserisce dati, non elabora testi, affatica comunque la vista e mantiene una postura fissa al pari di un impiegato amministrativo. Del resto, la lett. a) dell’art. 173 qualifica videoterminale qualsiasi schermo alfanumerico o grafico, senza distinguere il procedimento di visualizzazione, e la Corte di giustizia aveva già letto in senso ampio la nozione di schermo grafico della Dir. 90/270/CEE (sentenza 6 luglio 2000, causa C-11/99, Dietrich). Le disposizioni della direttiva si applicano comunque, indipendentemente dal contenuto o dalla natura tecnica delle informazioni visualizzate sullo schermo; l'accertamento guarda all'organizzazione effettiva dell'attività e alla durata di utilizzo delle apparecchiature, e prescinde dalla qualifica professionale riconosciuta al dipendente. Va precisato che la risposta all'interpello non afferma che gli agenti di stazione sono videoterminalisti ma indica come lo si accerta. Restano da verificare, postazione per postazione, la durata effettiva dell'esposizione e l'assenza delle esclusioni dell'art. 172, che lascia fuori, tra gli altri, i sistemi destinati in via prioritaria all'utilizzo da parte del pubblico e le attrezzature con un piccolo dispositivo di visualizzazione. I locali e gli spazi di lavoro. L'art. 62 D.Lgs. 81/2008 ricomprende nei luoghi di lavoro ogni spazio destinato a ospitare posti di lavoro all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva e ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore, sicché trovano applicazione il Titolo II e l'Allegato IV del medesimo decreto, con i requisiti di altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima. I tre metri di altezza netta, i dieci metri cubi e i due metri quadrati per lavoratore evocati nell'istanza non valgono però per qualunque locale. Il punto 1.2.1 dell'Allegato li riferisce ai locali chiusi delle aziende industriali con più di cinque addetti e a quelli in cui si svolgono lavorazioni soggette a sorveglianza sanitaria. Per gli uffici e per le aziende commerciali il punto 1.2.5 rinvia, quanto all'altezza, alla normativa urbanistica vigente, mentre il punto 1.2.4 consente all'organo di vigilanza territorialmente competente di ammettere altezze inferiori quando lo richiedano necessità tecniche aziendali, prescrivendo adeguati mezzi di ventilazione. La Commissione richiama entrambe le previsioni senza individuare quella applicabile alla fattispecie; pertanto, quale regime governi un box ricavato nel mezzanino di una stazione (Banchi Agenti nel caso specifico) dipende dalla destinazione del locale, e a stabilirlo sono il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e, se del caso, l'organo di vigilanza. Le ricadute per il datore di lavoro. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, possiamo affermare che la risposta all’interpello non apporta nulla di nuovo sul piano normativo; essa rileva invece in sede di vigilanza, perché l'art. 12, comma 3, attribuisce alle risposte della Commissione il valore di criteri interpretativi e direttivi per l'attività ispettiva. Il censimento dei videoterminalisti va condotto sulle ore e va esteso alle figure che l'organigramma colloca lontano dall'ufficio, come gli addetti alle sale controllo, i portieri con monitor di videosorveglianza, gli operatori di reception, i magazzinieri che lavorano stabilmente a terminale. Superata la soglia scattano la valutazione dei rischi per vista, postura e affaticamento (art. 174), la pausa di quindici minuti ogni centoventi di applicazione continuativa in mancanza di diversa disciplina contrattuale (art. 175), la sorveglianza sanitaria con visita biennale per chi ha compiuto cinquant'anni o è idoneo con prescrizioni e quinquennale negli altri casi (art. 176), l'informazione e la formazione specifiche (art. 177). Infine, la stima del tempo trascorso a schermo va documentata nel DVR, mansione per mansione.