INPS: chiarimenti in ordine ai limiti dimensionali per le imprese artigiane dell’edilizia
- 7 Ottobre 2026
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L'INPS, con Messaggio 5 ottobre 2026, n. 3145, fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina dei limiti dimensionali delle imprese artigiane nel settore edile. L'articolo 4, lettera e), Legge n. 443/1985 prevede come limite massimo per le imprese di costruzione edili ai fini del mantenimento della natura di impresa artigiana un numero di dipendenti pari a 10, elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. All'interno di tale categoria di imprese, contraddistinte dal CA "5G", rientrano anche aziende che non svolgono attività di costruzione in senso stretto. Tuttavia, a partire dal 23 ottobre 2026 le imprese che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici possono compilare una dichiarazione di responsabilità, di cui all'allegato n. 1 del Messaggio in esame, a seguito della quale verrà attribuito il CA "4X" che consentirà l’attribuzione del CA “5C”, dal quale deriva l’applicazione del limite dimensionale di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a), Legge n. 443/1985 (massimo 18 dipendenti, elevato fino a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti). Infine, l'INPS ricorda che l'impresa che svolge attività plurime può essere inquadrata nel settore Artigianato solamente in riferimento alla matricola dell'attività economica svolta in modo personale professionale dal titolare dell’impresa o dalla maggioranza dei soci, mentre l’eventuale ulteriore matricola deve essere classificata nel settore Industria o Terziario, sulla base dell’attività economica effettivamente esercitata. Si precisa che, in questo caso, ai fini del calcolo del limite dimensionale di cui all’articolo 4, Legge n. 443/1985, devono essere considerati solo i dipendenti esposti sulla matricola classificata nel settore Artigianato.