Offese razziste sul lavoro: anche un solo episodio può dare diritto al risarcimento
- 7 Ottobre 2026
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Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza n. 246/2026 del 16 settembre 2026, ha condannato una società a risarcire il danno morale subito da un autista. Durante un’accesa discussione registrata, l’amministratrice gli aveva rivolto queste espressioni: «marocchino di merda», «prendo una spranga e te la do giù per la testa» e «ti do un pugno che vedi". L’obbligo di protezione dell’art. 2087 c.c. comprende anche la dignità e la personalità morale del lavoratore. Nel caso concreto, l’offesa collegata all’origine etnica è stata qualificata come molestia discriminatoria. Il danno non è automatico, ma può essere dimostrato anche attraverso presunzioni. Il giudice ha desunto una sofferenza seria dalla gravità delle parole, dalle minacce e dalla posizione di vertice dell’autrice, applicando i principi richiamati da Cass. n. 3488/2025. Il risarcimento è stato quantificato in 1.797 euro, considerando anche l’unicità dell’episodio. La retribuzione netta mensile è stata utilizzata come parametro del caso concreto, senza introdurre una tariffa generale. Respinta, invece, la richiesta per danno esistenziale: mancavano allegazioni e prove di cambiamenti concreti e stabili nella vita quotidiana, ulteriori rispetto alla sofferenza già risarcita. Per i lavoratori è importante ricostruire precisamente gli episodi, conservare gli elementi di prova e documentarne le conseguenze. Affermare genericamente di avere subito un peggioramento della qualità della vita non basta a ottenere un ulteriore risarcimento. Per le aziende è opportuno formare chi gestisce il personale, affrontare tempestivamente le segnalazioni e documentare gli interventi adottati. Anche nella gestione di rapporti conflittuali, prevenire offese e intimidazioni è parte della tutela dovuta ai lavoratori.