NASpI: la domanda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario

NASpI: la domanda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario

  • 5 Ottobre 2026
  • Pubblicazioni
Nel caso in esame, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, un lavoratore aveva presentato all’INPS, il 5 ottobre 2020, domanda di indennità mensile NASpI, accolta il successivo 14 ottobre. Il 16 febbraio 2021, il medesimo aveva avviato un’attività libero-professionale mediante apertura di partita IVA e, il 10 maggio, aveva presentato domanda di anticipazione della NASpI per attività autonoma. L’istanza era stata, tuttavia, respinta dall’INPS per tardività. Adito il Tribunale, quest’ultimo declinava la propria giurisdizione, ritenendo che la controversia attenesse alla legittimità di un atto amministrativo. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, quest’ultimo, con propria ordinanza, sollevava conflitto di giurisdizione. Secondo il TAR, la domanda, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla NASpI, sia in forma rateale che anticipata, aveva ad oggetto una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo e non come interesse legittimo. L’Ufficio del Pubblico Ministero concludeva nel senso dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Anche l’INPS, costituendosi con memoria difensiva e successiva memoria illustrativa, aderiva alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale. La Corte di Cassazione, chiamata a risolvere il conflitto di giurisdizione insorto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ha condiviso l’impostazione del TAR, affermando che l’oggetto sostanziale controversia consiste nell’accertamento del diritto alla percezione dell’indennità NASpI. Secondo la Corte di Cassazione, non può nutrirsi alcun dubbio circa la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica vantata dal richiedente la prestazione. L'INPS, infatti, nell’esaminare le domande di accesso alla NASpI, è tenuto esclusivamente a verificare la sussistenza o meno dei requisiti previsti per legge, senza esercitare alcuna forma di discrezionalità. La domanda volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità di disoccupazione è, pertanto, finalizzata alla tutela di una posizione creditoria che trova il proprio fondamento direttamente nella legge. Il diritto alla prestazione sorge al ricorrere dei presupposti stabiliti dall’ordinamento e non dipende dall'esercizio di poteri valutativi o autorizzatori da parte dell'ente previdenziale. Ne consegue che tale diritto non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto dell’attività amministrativa dell'INPS. Anche nei casi di diniego o revoca della prestazione, l'Istituto non esercita un potere autoritativo, ma si limita ad accertare l’esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa. La qualificazione formale delle determinazioni come “provvedimenti” non è, quindi, idonea a modificare la natura della posizione giuridica fatta valere dal richiedente. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha ribadito che gli atti degli enti previdenziali rivestono carattere meramente dichiarativo e ricognitivo, non essendo costitutivi né estintivi del diritto. L’azione giudiziaria promossa dall'assicurato non è, dunque, diretta all’annullamento del provvedimento amministrativo bensì all’accertamento dell'esistenza del diritto sostanziale alla prestazione. In questa prospettiva, il giudice è chiamato a verificare direttamente e autonomamente la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, senza essere vincolato dalle valutazioni effettuate in sede amministrativa. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha statuito che le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento, il diniego o la revoca dell'indennità NASpI, in forma anticipata o rateale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Trattandosi, infatti, di una controversia relativa ad un diritto soggettivo previdenziale, trova applicazione l'art. 442 c.p.c. Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, cassando la pronuncia con cui il Tribunale aveva declinato la propria giurisdizione e disponendo la rimessione delle parti dinanzi al giudice competente per l'esame del merito della domanda, cui spetterà altresì la regolazione delle spese relative al giudizio sul conflitto di giurisdizione.