Con la sentenza 31434/2026 la Suprema Corte, Sezione Penale, conferma la condanna ai sensi degli artt. 113 e 589 c.p. per omicidio colposo in cooperazione colposa a carico sia del datore di lavoro che del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, niente scuse per POS generici o difetti di vigilanza, anche di fronte all'imprudenza del dipendente. Il fatto storico riguarda un infortunio sul lavoro avvenuto durante i lavori di variazione dell'assetto funzionale e potenziamento di un impianto a metano presso un distributore di carburanti. Due dipendenti della società esecutrice dei lavori, erano stati incaricati di posizionare, all'interno del vano in cemento armato del locale tecnico, un impianto metano composto da un compressore e da un pacco bombole del peso di 15 quintali. Per spostare il pacco bombole e collocarlo a ridosso della parete del locale, gli operai lo avevano posizionato su un carrellino a rulli. Dovendo poi sfilare il carrellino da sotto il carico, i lavoratori avevano utilizzato un cric automobilistico. La gru presente in cantiere non era inutilizzabile per l'operazione, sia perché mancava un operatore abilitato a guidarla, sia perché la sua portata massima era limitata a 1.000 kg, a fronte di un carico da sollevare pari a 15 quintali. Durante la manovra, per via della leva del cric scorrettamente azionata e a causa dell'inadeguatezza e dell'errato posizionamento sia del carrellino sia del cric, il pacco bombole di 15 quintali improvvisamente si ribaltava nella direzione degli operai travolgendoli entrambi e schiacciando mortalmente uno dei due. La vicenda processuale. In conseguenza del decesso del lavoratore venivano tratti a giudizio sia il datore di lavoro che l’RSPP e condannati in primo grado per il reato di omicidio colposo in cooperazione colposa (artt. 113 e 589 c.p.) e lesioni del collega, sentenza confermata in appello. Avverso la sentenza di appello, entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione:
l’RSPP presentava cinque motivi di ricorso, censurando tra l'altro la presunta estensione dei propri doveri di consulente, l'interversione della sequenza PSC/POS, l'omesso riconoscimento dell'interruzione del nesso causale per la condotta del lavoratore e il diniego delle attenuanti generiche/risarcitorie.
il datore di lavoro articolava quattro motivi di ricorso, lamentando difetti di motivazione sull'idoneità delle attrezzature, sulla presunta condotta abnorme della vittima e sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.
La Suprema Corte rigettava entrambi i ricorsi condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, rendendo definitiva la condanna. Responsabilità penali del datore di lavoro e del RSPP.
Nella sentenza in esame, sia il datore di lavoro che, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono stati ritenuti responsabili penalmente del reato di omicidio colposo in cooperazione colposa (artt. 113 e 589 c.p.) per il decesso del lavoratore ed il ferimento di un suo collega durante le operazioni di movimentazione di un pacco bombole. Le rispettive responsabilità penali si articolano come segue. Responsabilità penale del Datore di Lavoro: in qualità di titolare della posizione di garanzia primaria per la sicurezza dei lavoratori, al datore di lavoro sono state addebitate le seguenti condotte colpose:
Omessa formazione e informazione: non aveva fornito ai lavoratori l'adeguata formazione e informazione sui rischi specifici legati alla movimentazione di carichi pesanti all'interno del cantiere.
Mancata fornitura di attrezzature idonee: non aveva messo a disposizione strumenti idonei al sollevamento e alla traslazione del pacco bombole (del peso di 15 quintali), costringendo i lavoratori a ricorrere a mezzi di fortuna e inidonei (un carrellino a rulli e un cric per auto) anziché utilizzare una gru idonea e personale abilitato.
Carenze nella valutazione dei rischi: aveva adottato un Piano Operativo di Sicurezza (POS) privo di una valutazione di dettaglio per l'esecuzione specifica delle operazioni di movimentazione.
Difetto di vigilanza: non aveva vigilato sulle modalità operative né previsto la presenza di un preposto in cantiere che impedisse l'instaurarsi di prassi di lavoro pericolose e imprudenti.
Responsabilità penale del RSPP: sebbene il RSPP svolga un ruolo consultivo e privo di poteri decisionali o di spesa diretti, la Suprema Corte ne confermava la responsabilità penale a titolo di cooperazione colposa sulla base dei seguenti profili:
Errore tecnico e omissione nella valutazione dei rischi: aveva redatto un POS gravemente incompleto e generico, privo delle procedure operative di dettaglio per la traslazione e il montaggio dei componenti dell'impianto nel locale tecnico, valutando solo le fasi di trasporto e scarico.
Violazione dei doveri di supporto e segnalazione: in qualità di garante (in misura concorrente con il datore di lavoro), aveva l'obbligo giuridico di individuare i rischi connessi alle lavorazioni e fornire le opportune indicazioni tecniche. L'aver fornito un suggerimento sbagliato od omesso di segnalare la situazione di pericolo ha avuto un'efficacia causale diretta nel determinare l'infortunio.
Come ha influito la condotta del lavoratore sull'esclusione del nesso causale:
Nella sentenza in esame, la condotta del lavoratore non ha escluso il nesso causale e non ha esonerato da responsabilità penale il datore di lavoro e il RSPP.
La Suprema Corte respingeva la tesi difensiva secondo cui la manovra del dipendente (l'uso di un cric automobilistico al posto di attrezzature idonee) costituisse un fatto eccentrico o abnorme idoneo a interrompere il legame di causa-effetto tra le omissioni dei datori di garanzia e l'infortunio mortale.
I principi chiave applicati dalla Cassazione si articolano nei seguenti punti:
Assenza dei requisiti di abnormità o eccentricità: Perché il comportamento di un dipendente possa interrompere il nesso causale, deve consistere in un'azione eccezionale, imprevedibile o del tutto estranea alle mansioni affidate e alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro. Nel caso specifico, la movimentazione del carico rientrava pienamente nei compiti operativi assegnati al lavoratore.
Nesso di derivazione diretta dall'omessa formazione: La scelta imprudente del lavoratore di utilizzare strumenti di fortuna è scaturita direttamente dalla mancanza di un'adeguata formazione e informazione sui rischi da parte dell'azienda. Quando il datore di lavoro omette di formare il dipendente, risponde dell'infortunio derivante dalla sua imprudenza, in quanto quest'ultima è conseguenza diretta delle carenze formative.
Funzione di garanzia delle norme antinfortunistiche: Le normative sulla sicurezza sono strutturate proprio per tutelare i lavoratori anche contro i rischi derivanti da loro stesse condotte colpose, imprudenti o imperite. Spetta al datore di lavoro e ai responsabili della sicurezza vigilare affinché non si instaurino prassi di lavoro pericolose e disapplicazioni delle cautele doverose.
In sintesi, la condotta della vittima è stata valutata dai giudici di legittimità come la prevedibile conseguenza dell'assenza di strumenti idonei e di una corretta istruzione operativa, rimanendo quindi pienamente all'interno della catena di responsabilità del datore di lavoro e del RSPP. Quali carenze specifiche sono state riscontrate nel POS:
Nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) adottato dall'azienda e redatto dal RSPP sono state riscontrate le seguenti carenze specifiche:
Mancanza di procedure operative di dettaglio: il documento non conteneva le procedure esecutive e operative di dettaglio per lo svolgimento delle lavorazioni da parte degli operai, in violazione di quanto prescritto dall'Allegato XV (capo 3, punto 3.2.1, lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008.
Omessa valutazione dei rischi sulla movimentazione dei carichi: non erano stati affatto analizzati i rischi specifici legati alle operazioni di movimentazione, traslazione e assemblaggio dei singoli componenti dell'impianto (in particolare del pacco bombole dal peso di 15 quintali) all'interno del locale tecnico.
Valutazione limitata e non aderente alle reali lavorazioni: il POS si limitava a valutare esclusivamente i pericoli legati al trasporto e allo scarico del box in cemento armato già assemblato. Il piano prevedeva infatti, in modo teorico, che il locale tecnico venisse posizionato con le apparecchiature di pressurizzazione già installate, ignorando del tutto le successive manovre da eseguire in cantiere.
Documentazione generica e priva di indicazioni pratiche: gli elaborati e la documentazione del POS presentavano un tenore del tutto generico, omettendo riferimenti precisi alle modalità con cui posizionare le singole apparecchiature a ridosso delle pareti del vano. Di conseguenza, il POS è stato giudicato un documento astratto ed incompleto, che non ha preso in considerazione la fase operativa più pericolosa dell'intervento, lasciando i lavoratori privi di qualsiasi istruzione di sicurezza. In definitiva, la pronuncia ricorda che la tutela della salute dei lavoratori non si esaurisce nella firma di un documento, ma esige una catena organizzativa rigorosa: formazione effettiva, attrezzature adeguate e sovraintendenza costante. Solo abbandonando le soluzioni di fortuna e le scorciatoie procedurali è possibile garantire la sicurezza nei cantieri ed evitare che la gestione del rischio si trasformi in una drammatica vicenda giudiziari.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL