Certificato medico tardivo: quando il licenziamento è illegittimo
- 2 Ottobre 2026
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La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 570/2026, pubblicata il 31 luglio, ha annullato il licenziamento di un lavoratore che, dopo la chiusura di un lungo infortunio, aveva giustificato tardivamente l’assenza. Disposte la reintegrazione e un’indennità di dodici mensilità, ai sensi dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori. Decisiva la distinzione prevista dal CCNL Metalmeccanici Industria: l’assenza ingiustificata può comportare il licenziamento, mentre la giustificazione tardiva o irregolare è soggetta a sanzioni conservative. Nel caso concreto, il certificato era arrivato prima del recesso, il suo contenuto sanitario non era stato specificamente contestato e trovava conferma negli ulteriori riscontri medici. Per le aziende, prima di decidere la sanzione occorre verificare il CCNL, la cronologia delle comunicazioni e l’effettiva capacità della documentazione di giustificare l’assenza. Contestare soltanto il ritardo è diverso dal contestare, con adeguato supporto probatorio, l’inesistenza della malattia o l’inidoneità del certificato. Anche il mancato riconoscimento dell’indennità INPS non determina automaticamente un’assenza disciplinarmente ingiustificata. Per i lavoratori, resta essenziale avvisare tempestivamente l’azienda, rispettare i termini contrattuali e conservare le prove delle comunicazioni. Il ritardo rimane sanzionabile e la documentazione deve consentire un accertamento attendibile della malattia: la consegna tardiva non costituisce una sanatoria indiscriminata. La Corte precisa inoltre che la visita di idoneità al rientro non sostituisce gli obblighi di comunicazione e giustificazione. Cessata la malattia, il lavoratore deve mettersi a disposizione per il rientro e gli accertamenti necessari, oppure giustificare la mancata presentazione.