Chi testimonia il falso contro il datore di lavoro può essere licenziato
- 1 Ottobre 2026
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La lavoratrice era stata licenziata perché nel corso di una deposizione testimoniale aveva reso delle dichiarazioni palesemente false e offensive dell’immagine e della reputazione della società datrice di lavoro. Il licenziamento veniva dichiarato nullo perché ritorsivo e di conseguenza veniva disposta la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, decisione che veniva confermata in secondo grado di giudizio. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla società: con l’Ordinanza n. 25687 del 22 settembre 2026, gli Ermellini hanno ricordato anzitutto che tutti i lavoratori hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sul luogo di lavoro; tuttavia, tale diritto incontra un limite nella tutela dell'onore, della reputazione e del decoro del datore di lavoro. La critica manifestata dal lavoratore nei confronti del datore può infatti trasformarsi da esercizio lecito di un diritto in una condotta astrattamente idonea a configurare un illecito disciplinare quando supera i limiti posti a presidio della dignità della persona umana. In tal senso, spetta al giudice del merito l'apprezzamento in ordine al superamento di detti limiti, posto che se anche uno solo dei limiti descritti viene superato, allora la critica rivolta dal lavoratore al datore di lavoro non è scriminata dall'esercizio del diritto ed assume l'attitudine ad integrare un illecito disciplinare.