Assenza per custodia cautelare, il recesso regge se manca la tempestiva comunicazione

Assenza per custodia cautelare, il recesso regge se manca la tempestiva comunicazione

  • 30 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22 settembre 2026, ritiene legittimo il licenziamento del dipendente sottoposto a custodia cautelare e poi assolto, valorizzando non la detenzione in sé, ma l’omessa tempestiva comunicazione dell’assenza al datore di lavoro, ritenuta incompatibile con gli obblighi di correttezza e buona fede. La decisione del Tribunale di Roma del 22 settembre 2026 individua il fulcro della vicenda non nell’evento detentivo, né nell’esito assolutorio del procedimento penale, ma nell’omessa comunicazione dell’assenza al datore di lavoro. Il lavoratore, impiegato nel settore logistica, era stato sottoposto a custodia cautelare dal 19 luglio 2024 al 17 gennaio 2025 e successivamente assolto dal Tribunale di Velletri con sentenza del 9 aprile 2025 perché il fatto non costituisce reato. Nonostante ciò, il giudice del lavoro ha ritenuto legittimo il recesso, osservando che l’assenza dal 22 al 29 luglio 2024 era ingiustificata perché non accompagnata da una comunicazione tempestiva e completa alla società datrice sulla natura, sulla causa e sulla presumibile durata dell’impedimento. La sentenza si inserisce nel solco del principio affermato da Cassazione, 15 febbraio 2023, n. 4795, espressamente richiamato dal giudice romano. Secondo tale impostazione, la detenzione può costituire un fatto idoneo a giustificare l’assenza, ma non esonera il lavoratore dall’obbligo di comunicarla in modo tempestivo, efficace ed esaustivo, così da consentire al datore di lavoro di riorganizzare il servizio. La pronuncia ribadisce dunque la distinzione tra impossibilità sopravvenuta della prestazione e dovere di cooperazione informativa: la prima non assorbe il secondo, che continua a operare anche in un contesto di restrizione della libertà personale. Nel caso concreto, il ricorrente sosteneva che la società fosse stata informata già il 20 luglio 2024 da un terzo della sua detenzione; tuttavia tale circostanza è stata ritenuta non provata, anche perché la difesa aveva rinunciato all’escussione del teste indicato sul punto. Le ulteriori dichiarazioni raccolte nel processo sono state giudicate o de relato oppure smentite dai testi aziendali, i quali hanno escluso di aver ricevuto notizie dell’arresto. Neppure il recupero di pass e tablet aziendali è stato ritenuto sufficiente a integrare una conoscenza compiuta della condizione del dipendente. La motivazione adotta un taglio probatorio particolarmente rigoroso e non si limita a pretendere una generica percezione dell’assenza involontaria, ma esige una comunicazione che renda il datore consapevole della natura, della causa e della presumibile durata dell’impedimento. Sotto il profilo sistematico, il passaggio più rilevante della decisione è l’affermazione dell’irrilevanza dell’assoluzione penale successiva ai fini della legittimità del licenziamento. In questa prospettiva il giudice non sanziona il fatto-reato, né fa dipendere il recesso dall’addebito penale, poiché ciò che rileva è la protratta omissione informativa, valutata come violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Ne discende che l’esito liberatorio del processo penale non incide sulla legittimità del recesso, fondato proprio su tale omissione, con la conseguenza che il rischio degli effetti lavoristici della misura cautelare resta, in concreto, sul lavoratore. Il rigore del Tribunale di Roma emerge ancor più se confrontato con la Corte d’appello di Reggio Calabria, sentenza del 21 ottobre 2025, iscritta al n. 719 R.G. 2025. In entrambi i casi un lavoratore arrestato è licenziato per assenza ingiustificata e si discute della violazione degli obblighi di comunicazione. La Corte calabrese, pur muovendo dalla medesima premessa richiamata anche dal Tribunale di Roma, cioè che l’omessa comunicazione può rendere l’assenza ingiustificata a prescindere dalla fondatezza delle ragioni, la sviluppa però in chiave applicativa, guardando non alla forma ma all’effetto della notizia. Se la funzione dell’avviso è consentire la riorganizzazione del lavoro, qualunque comunicazione che permetta all’azienda di provvedere tempestivamente può ritenersi idonea allo scopo. La notizia trasmessa dalla moglie all’addetta ai turni, unita alla sostituzione immediata del dipendente, mostra che l’azienda era informata e ha potuto organizzarsi, senza apprezzabili disfunzioni. La Corte valorizza quindi il raggiungimento della finalità organizzativa dell’avviso. Il Tribunale di Roma, invece, percorre la via opposta e ritiene che l’informazione informale non sia esclusa, ma debba essere completa, alla luce di Cassazione n. 4795/2023, così da consentire al datore le valutazioni di competenza su causa, natura e durata dell’impedimento, con un onere probatorio sensibilmente più gravoso per il lavoratore. Il nodo che resta sullo sfondo, e che la giurisprudenza non ha ancora sciolto in termini generali, è quello del rapporto tra l’obbligo di diligenza informativa posto a carico del lavoratore e la privazione della libertà personale patita per effetto di un provvedimento statale, obbligo la cui violazione continua a produrre effetti risolutivi sul rapporto anche quando il procedimento penale si chiuda con assoluzione o, nei casi limite, con archiviazione.

Fonte: SOLE24ORE