Soci di s.r.l.: l’obbligo assicurativo sorge solo se partecipano al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza
- 29 Settembre 2026
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La questione devoluta alla Suprema Corte riguarda l’obbligo di computare nella base imponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cui si svolge l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberato di accantonarli e non abbia optato per l’imputazione dei redditi “per trasparenza”. Come ricordano gli Ermellini con la Sentenza n. 25380 del 16 settembre 2026, l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di s.r.l. solo se gli stessi partecipano al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall’INPS. Il socio che partecipa con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una s.r.l. è infatti tenuto ad iscriversi alla gestione artigiani e commercianti e quindi a versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, che viene attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF. Bene ha fatto dunque il Giudice dell’appello ad escludere dalla base imponibile contributiva gli utili accantonati a riserva perché estranei ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, senza la prova dell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza”.