La Cassazione civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 maggio 2026, n. 16328, ha deciso che, in materia di lavoro somministrato, la parità di trattamento economico sancito dall’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, ha natura inderogabile e comporta il diritto del lavoratore somministrato a percepire, a parità di mansioni, anche i premi di risultato riconosciuti ai dipendenti dell’impresa utilizzatrice. Il rinvio contenuto nel comma 3 della medesima disposizione attribuisce alla contrattazione collettiva il solo compito di disciplinare le modalità e i criteri di determinazione e corresponsione delle erogazioni correlate ai risultati aziendali, senza incidere sull’an del diritto. Ne consegue che l’eventuale silenzio della contrattazione collettiva ovvero la presenza di clausole che escludano i lavoratori somministrati dal beneficio non possono precluderne il riconoscimento, dovendo tali previsioni ritenersi inefficaci nella parte incompatibile alla luce della previsione in tema di parità di trattamento. Un lavoratore somministrato, impiegato presso una grande società utilizzatrice con le medesime mansioni dei dipendenti diretti, aveva chiesto la condanna solidale dell’agenzia di somministrazione e dell’utilizzatrice al pagamento del premio di risultato corrisposto ai lavoratori di quest’ultima. Entrambi i giudici di merito avevano accolto la domanda, riconoscendo il diritto al premio in forza del principio inderogabile di parità di trattamento economico complessivo sancito dall’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015. La Corte chiarisce che l’art. 35, comma 1, sancisce in modo inderogabile il principio di parità di trattamento economico «complessivo» tra il lavoratore somministrato e i dipendenti dell’utilizzatrice a parità di mansioni: si tratta di un diritto che sorge direttamente dalla fonte legislativa e che non può essere soppresso né dalla contrattazione collettiva né dal silenzio di quest’ultima. Il comma 3, che demanda alle parti sociali la fissazione di «modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati», ha una funzione meramente attuativa: attribuisce alla contrattazione il potere di disciplinare, il quantum, il quomodo e il quando del premio — ossia di adattarne le modalità di calcolo alle specificità del rapporto di somministrazione — ma non quello di incidere sull’an del diritto, già definitivamente fissato dalla norma primaria. Ne discendono 2 corollari di portata pratica rilevante:
il silenzio della contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatrice sul punto dei lavoratori somministrati non vale a escludere il diritto al premio, poiché tale omissione si pone in «frontale» contrasto con il precetto legislativo inderogabile e dev’essere trattata come se la contrattazione avesse riconosciuto il beneficio, individuando per via analogica o secondo equità le modalità di calcolo proporzionale;
le clausole collettive che espressamente escludano i lavoratori somministrati dal beneficio sono inefficaci nella parte incompatibile con l’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, e, dunque, non possono pregiudicare il diritto soggettivo del lavoratore, che trova il proprio titolo direttamente nella legge. La sentenza precisa, altresì, il meccanismo della responsabilità solidale: l’utilizzatrice risponde in solido con il somministratore verso il lavoratore ai sensi dell’art. 35, comma 2, ma ha diritto di rivalsa integrale nei confronti del somministratore — unico datore di lavoro e soggetto sul quale grava interamente il peso economico della retribuzione — senza che tale diritto sia condizionato al previo integrale pagamento del corrispettivo commerciale del contratto di somministrazione.