Abusi sui permessi 104: conta l’effettività della cura
- 28 Settembre 2026
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Il licenziamento della dipendente che va al mare durante i permessi retribuiti previsti dalla legge 104/1992 per assistere la madre convivente è illegittimo. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza del 16 luglio 2026 pubblicata il 31 agosto, che ha disposto la reintegra e un risarcimento di 12 mensilità di retribuzione a favore della lavoratrice. Il procedimento disciplinare era scaturito da verifiche svolte dal datore di lavoro in occasione di alcune giornate di congedo straordinario ottenute dalla lavoratrice per assistere la madre convivente, affetta da disabilità. Durante queste verifiche, condotte tramite un investigatore privato, era stato rilevato che la dipendente si era allontanata in diverse occasioni dall’abitazione, e quindi dalla madre che avrebbe dovuto assistere, per recarsi in uno stabilimento balneare dove avrebbe trascorso parte della giornata. Secondo il datore di lavoro, questo comportamento avrebbe costituito una gravissima violazione dei presupposti del congedo straordinario e, più in generale, una violazione degli obblighi di fedeltà, buona fede e correttezza, con conseguente lesione irreparabile del rapporto di fiducia tra datore e lavoratore. Di diverso avviso la Corte d’Appello, che ha confermato la sentenza di primo grado. I fatti contestati effettivamente sussistevano e sono stati documentati dal datore di lavoro, ma, secondo la Corte, sono privi di disvalore disciplinare. Da qui la qualificazione delle circostanze come insussistenti. I connotati essenziali dell’assistenza. Pur ammettendo che l’assistenza che legittima il permesso non può intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali alle proprie esigenze di vita, resta indispensabile che siano salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale, che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione della persona disabile. Nel caso in esame, secondo la Corte, non si può dubitare della effettività dell’intervento svolto dalla lavoratrice, non solo per la presenza di attività di accudimento visibili anche dall’esterno, ma anche per la limitata assenza da casa che differenzia il caso da quello considerato nella sentenza della Cassazione 19580/2019, richiamata dal datore, in cui un lavoratore si era assentato dalla casa della persona disabile che avrebbe dovuto assistere, dal 31 maggio al 12 giugno 2015. Vale la stessa osservazione per altri precedenti richiamati dalla difesa datoriale (Cassazione, 13155/2026 e 24922/2025) relativi al caso di un lavoratore che ha dedicato al congiunto disabile solo il 17,5% del tempo richiesto con il permesso, e a quello di un genitore che nei periodi di congedo parentale si dedicava a un altro lavoro, senza apportare alcun miglioramento all’organizzazione del nucleo familiare. Anche la giurisprudenza più rigorosa in materia evidenzia che ciò che deve essere salvaguardato è il nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al familiare. Nella sentenza 8306/2023 la Cassazione ha affermato che «ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto». La presenza presso il familiare. Il principio appare consolidato: il tempo liberato dalla prestazione deve essere prevalentemente funzionale all’assistenza, senza che sia però richiesta una presenza continua presso il disabile o la coincidenza dell’assistenza con l’orario lavorativo (Cassazione, ordinanze 13155/2026; 24558/2025; 23185/2025; 2157/2025; 6468/2024). Gli esiti differenti sulla legittimità del licenziamento del lavoratore per abusi legati ai permessi ex lege 104/1992 dipendono quindi essenzialmente dalle circostanze concrete e dalla prova dell’effettività dell’assistenza: il recesso è stato ritenuto legittimo nei casi in cui l’assistenza risultava irrisoria o sostanzialmente assente e, viceversa, illegittimo quando il datore di lavoro non aveva fornito prova dell’assenza o della marginalità dell’assistenza alla persona disabile nell’arco dell’intera giornata (Cassazione, ordinanze 13155/2026; 24558/2025; 23185/2025; Tribunale di Roma, sentenza 9025/2025). Diverso il quadro anteriore alla riforma attuata dalla legge 183/2010, quando la disciplina richiedeva espressamente la continuità e l’esclusività dell’assistenza: requisiti eliminati dalla norma citata.
Fonte: SOLE 24ORE