Padri e lavoro notturno: contrasto sull’esonero nel primo anno
- 28 Settembre 2026
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Il Tribunale di Firenze, con decreto del 7 agosto 2026, ha ritenuto legittimo il diniego dell’esonero dal lavoro notturno richiesto da un padre quando la figlia aveva meno di un anno, respingendo anche la domanda risarcitoria. Secondo il giudice, la facoltà di esonero prevista dall’art. 53, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 151/2001 può essere esercitata dal padre convivente, in alternativa alla madre, soltanto dal compimento del primo anno e fino ai tre anni del bambino. Prima di allora, il divieto assoluto di lavoro notturno per la madre impedirebbe questa scelta alternativa. La questione resta però controversa: infatti, il il decreto si discosta espressamente da pronunce del Tribunale di Bologna, che riconoscono l’esonero paterno anche nel primo anno, distinguendo il divieto previsto per la madre dalla facoltà attribuita ai genitori. Il Tribunale di Firenze precisa che il padre può presentare una nuova domanda dopo il primo compleanno della figlia e richiama inoltre il principio secondo cui l’esonero non richiede che entrambi i genitori siano contemporaneamente adibiti al lavoro notturno. Per aziende, consulenti e sindacalisti, occorre verificare età del figlio, convivenza, presupposti della richiesta ed eventuali tutele più favorevoli del CCNL. Il contrasto interpretativo richiede risposte motivate e una valutazione individuale: un diniego automatico può esporre l’impresa anche a contestazioni di carattere discriminatorio.