Lavoratore-testimone: rilevanza disciplinare delle dichiarazioni contro il datore

Lavoratore-testimone: rilevanza disciplinare delle dichiarazioni contro il datore

  • 28 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
Nel caso oggetto dell'Ordinanza 22 settembre 2026 n. 25687 della Corte di Cassazione, una società avviava un procedimento disciplinare nei confronti di una propria dipendente, contestandole di avere reso, nel corso di una deposizione testimoniale nell’ambito di un giudizio civile promosso da sua sorella nei confronti della stessa, dichiarazioni ritenute false e lesive dell’immagine e della reputazione aziendale. In particolare, alla lavoratrice veniva addebitato di aver dichiarato che, nonostante vi fosse una procedura interna per la segnalazione dei malfunzionamenti dei macchinari, la relativa checklist non veniva di fatto compilata poiché l’azienda non lo consentiva per non far emergere problemi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro. All’esito del procedimento disciplinare la società disponeva il licenziamento che la lavoratrice impugnava giudizialmente. Il Tribunale adito accoglieva il ricorso, dichiarando nullo il licenziamento in quanto determinato da ritorsione e da un motivo illecito ai sensi degli artt. 1418 e 1345 c.c., in ragione di un fatto disciplinare risultato insussistente. Conseguentemente, disponeva la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, condannando la società anche al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18 c. 1-2 L. 300/1970, oltre al pagamento delle spese di lite. Investita del gravame, la Corte d’Appello confermava integralmente la decisione di primo grado, evidenziando come la deposizione resa dalla lavoratrice, per sua natura destinata a rimanere circoscritta all’ambito processuale e conoscibile dalle sole parti del giudizio, non fosse idonea a determinare un pregiudizio all’immagine o alla reputazione della società. Pertanto, riteneva irrilevanti la prova testimoniale richiesta dalla società (così come la documentazione dalla stessa prodotta) per dimostrare la falsità delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice, osservando che esse, quand’anche fossero risultate non veritiere, non avrebbero comunque integrato una condotta idonea a compromettere in modo irreversibile il vincolo fiduciario. Avverso tale decisione la società ricorreva in cassazione, affidandosi a cinque motivi, cui la lavoratrice resistiva mediante controricorso e successiva memoria. La Corte di Cassazione, richiamando il proprio consolidato orientamento, ha ribadito che la condotta extralavorativa può assumere rilevanza disciplinare, essendo il lavoratore tenuto all’adempimento non solo degli obblighi tipicamente connessi all'esecuzione della prestazione ma anche di quelli ulteriori, accessori e complementari rispetto ai primi, che trovano la loro fonte nei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. In tale contesto, le dichiarazioni rese dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro devono essere valutate attraverso un bilanciamento tra la libertà di manifestare il proprio pensiero sul luogo di lavoro, garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 1 dello Statuto dei lavoratori, e la tutela dell’onore, della reputazione e del decoro del datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha ricordato che il diritto di critica del lavoratore, pur costituzionalmente garantito, incontra i limiti della continenza formale, della continenza sostanziale, oltre che della pertinenza. Ne consegue che, qualora la critica “si sostanzi nell'attribuzione di condotte che si assumono come storicamente verificatesi”, i fatti narrati devono corrispondere a verità “sia pure non assoluta ma corrispondente ad un prudente apprezzamento soggettivo di chi dichiara gli stessi come veri”. Con specifico riferimento al caso in esame, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il testimone adempie a un dovere, essendo tenuto a comparire, a rispondere alle domande ammesse dal giudice e a riferire la verità dei fatti conosciuti. Per tale ragione, la testimonianza non può essere equiparata all’esercizio del diritto di critica e il lavoratore non può subire conseguenze pregiudizievoli sul rapporto di lavoro. L'obbligo processuale di testimoniare costituisce infatti un dovere imposto dall'ordinamento e non una libera iniziativa del lavoratore. Tuttavia, questo obbligo non vale ad escludere a priori la rilevanza disciplinare di una affermazione, che sia consapevolmente o colpevolmente non veritiera ove essa, per contenuto, contesto e gravità, risulti idonea a incidere sul vincolo fiduciario. In tale ipotesi, il giudice non può limitarsi a rilevare che le affermazioni sono state rese nel contesto processuale, ma è tenuto a verificare concretamente la loro veridicità, il loro contenuto, il contesto in cui sono state formulate e la loro effettiva attitudine lesiva. Muovendo da tali premesse, la Corte di Cassazione ha censurato la decisione di merito che aveva escluso in radice qualsiasi rilevanza disciplinare delle dichiarazioni contestate, reputando irrilevante accertarne la veridicità. Secondo i giudici della Cassazione, il fatto che una dichiarazione sia stata resa nel corso di un giudizio non esclude automaticamente la potenziale capacità lesiva, né impedisce di valutare se l'eventuale falsità sia idonea a ledere il rapporto fiduciario. L'ambito processuale può semmai assumere rilievo nella valutazione della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione, ma non è di per sé sufficiente ad escluderne la rilevanza disciplinare. Inoltre, ad avviso della Corte di Cassazione, la sentenza impugnata ha errato nel confermare la nullità del licenziamento; la nullità del recesso per motivo illecito determinante richiede la prova che l'intento ritorsivo abbia costituito l'unica ed esclusiva ragione del licenziamento. Ne deriva che, in presenza di una contestazione concernente dichiarazioni rese in sede testimoniale, il giudice è chiamato a svolgere un duplice accertamento: 
da un lato, deve verificare se le affermazioni contestate siano effettivamente false e se possano integrare una violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e fedeltà gravanti sul lavoratore; 
dall'altro, deve accertare se il licenziamento sia effettivamente riconducibile a ragioni disciplinari oppure rappresenti il mero pretesto per perseguire finalità ritorsive. Solo all'esito di tale verifica può valutare la legittimità del recesso e individuare il corretto regime di tutela applicabile. Sulla base di tali principi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla società, cassando la sentenza in relazione alle censure ritenute fondate con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di lite.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL