Lavoro part-time: gli screenshot WhatsApp possono provare il full-time

Lavoro part-time: gli screenshot WhatsApp possono provare il full-time

  • 25 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
Un contratto di lavoro a tempo parziale non è sufficiente a dimostrare che la prestazione sia stata effettivamente resa secondo l’orario concordato. Se turni, comunicazioni aziendali e testimonianze descrivono una diversa organizzazione del lavoro, è su questa realtà che può spostarsi l’accertamento giudiziale. È quanto emerge dalla Sentenza 10 giugno 2026 n. 1138 del Tribunale di Messina, chiamato a decidere sulle differenze retributive richieste da un lavoratore assunto inizialmente a tempo pieno e, dopo pochi giorni, passato a un part-time di 20 ore settimanali, distribuite dal martedì al sabato dalle 9 alle 13. Secondo il lavoratore, la modifica contrattuale non aveva avuto seguito nella concreta esecuzione del rapporto. La prestazione sarebbe proseguita per nove o dieci ore al giorno, con attività anche straordinaria, notturna e domenicale. Per dimostrarlo, vengono prodotte alcune conversazioni intrattenute con dipendenti indicati come responsabili di reparto. All'interno delle chat compaiono fotografie dei turni di servizio, alcuni dei quali predisposti a mano. La società ne contesta l'utilizzabilità, osservando che si tratta di screenshot estratti da un'applicazione di messaggistica privata, depositati senza il relativo supporto informatico e, quindi, suscettibili di manipolazione. Il tema affrontato dal Tribunale non riguarda, quindi, soltanto la disciplina del part-time. Riguarda anche il valore che possono assumere nel processo quelle comunicazioni che accompagnano ogni giorno l'organizzazione del lavoro e che, pur nate senza alcuna finalità documentale, finiscono per lasciare una traccia delle modalità con cui la prestazione è stata effettivamente resa. 
Screenshot WhatsApp: quale valore probatorio? 
Il Tribunale esclude che la produzione della conversazione attraverso uno screenshot ne comporti di per sé l'inutilizzabilità. Nella motivazione viene richiamata Cass. SS.UU. 27 aprile 2023 n. 11197, secondo cui i messaggi WhatsApp e SMS conservati nella memoria di un telefono possono essere acquisiti attraverso la loro riproduzione fotografica, purché ne risultino verificabili provenienza e attendibilità. La pronuncia è stata resa nell'ambito di un procedimento disciplinare riguardante un magistrato e affronta, quindi, l'acquisizione degli screenshot in quello specifico contesto. Sul piano civilistico il riferimento più significativo è Cass. 18 gennaio 2025 n. 1254. La Corte riconduce e-mail e messaggi WhatsApp ai documenti elettronici contenenti la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Anche in assenza di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche previste dall'art. 2712 c.c. e formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se la parte contro la quale vengono prodotti non ne disconosce la conformità. Diversa resta la loro efficacia rispetto alla scrittura privata disciplinata dall'art. 2702 c.c. Il principio non porta, tuttavia, ad attribuire allo screenshot un valore probatorio automatico. Nella stessa Cass. 1254/2025 il messaggio WhatsApp non assume una rilevanza decisiva autonoma, ma viene utilizzato come elemento capace di rafforzare l'attendibilità della prova testimoniale. Contestazione datoriale e prova dei turni. La società non si era limitata a negare la corrispondenza degli screenshot alla realtà. Aveva anche sostenuto che i turni fossero predisposti direttamente dal legale rappresentante e normalmente elaborati al computer, mentre quelli prodotti dal lavoratore risultavano in parte scritti a mano. Alla contestazione non era stata però accompagnata la produzione dei turni effettivamente osservati nelle settimane cui si riferivano gli screenshot. La società aveva depositato un file contenente alcune tabelle con gli orari giornalieri dei dipendenti, ma senza indicazione delle settimane di riferimento e senza che vi risultasse inserito il ricorrente. Questo elemento acquista rilievo nella valutazione complessiva operata dal giudice. La possibilità astratta di modificare uno screenshot non basta a privarlo di ogni efficacia, soprattutto quando il suo contenuto trova riscontro negli altri elementi acquisiti al processo. Nel caso esaminato, soprattutto, alla documentazione digitale si aggiungono le deposizioni testimoniali. Un teste conferma che il ricorrente lavorava a tempo pieno, anche per nove o dieci ore al giorno, e riconosce modalità di predisposizione dell'orario analoghe a quelle risultanti dalle fotografie prodotte. Un altro descrive gli orari concretamente osservati e riferisce che i turni venivano affissi in bacheca, fotografati dai lavoratori oppure trasmessi sui telefoni attraverso chat di gruppo o conversazioni private. Gli screenshot acquistano così rilievo probatorio non isolatamente, ma per la loro convergenza con le testimonianze e con gli altri elementi attraverso i quali viene ricostruita l’effettiva organizzazione del lavoro. Una chat non dimostra necessariamente il rapporto di lavoro. Un altro passaggio della sentenza aiuta a delimitare il principio. Lo stesso lavoratore aveva prodotto conversazioni WhatsApp per sostenere di avere iniziato a lavorare alle dipendenze della società prima della formale assunzione. In questo caso il Tribunale arriva alla conclusione opposta. I messaggi vengono ritenuti generici, scambiati tra amici o colleghi e comunque inidonei a dimostrare l'esistenza del rapporto subordinato nel periodo anteriore alla sua formalizzazione. La domanda relativa alle differenze retributive e contributive riferite a quel periodo viene quindi respinta. Non è dunque il mezzo attraverso il quale la comunicazione avviene a determinarne il valore probatorio. Una conversazione WhatsApp può essere utilizzabile e, nello stesso tempo, non essere sufficiente a provare il fatto dedotto. Contano il suo contenuto, la riferibilità ai soggetti coinvolti e, soprattutto, la possibilità di leggerla insieme agli altri elementi raccolti nel giudizio. Dal part-time contrattuale all'orario effettivo. Su queste basi il Tribunale ricostruisce una prestazione molto diversa dalle venti ore settimanali indicate nel contratto. L'istruttoria consente di accertare un'attività di circa nove ore giornaliere per cinque giorni alla settimana, cui si aggiunge un sesto giorno di quattro o cinque ore, per un totale superiore alle 48 ore. Dai turni emerge inoltre che in alcune giornate il lavoro iniziava alle 5 e in altre proseguiva oltre le 22. A questo quadro si aggiunge una circostanza particolare. L'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale era stato sottoscritto appena 13 giorni dopo l'assunzione e prevedeva una decorrenza anticipata. Anche questo elemento viene valutato insieme alle risultanze documentali e testimoniali per ritenere provato l'effettivo svolgimento di una prestazione a tempo pieno, oltre ad attività straordinaria diurna e notturna e lavoro domenicale. Da qui il riconoscimento delle differenze retributive e contributive maturate per la maggiore attività lavorativa accertata. La decisione conferma, in definitiva, che gli screenshot WhatsApp non provano da soli l’orario di lavoro, ma possono assumere un peso determinante quando trovano riscontro nelle testimonianze e negli altri elementi relativi all’organizzazione della prestazione. Per le aziende, il tema non riguarda quindi soltanto la corretta formalizzazione del part-time, ma anche la coerenza tra l’orario contrattuale e i turni concretamente assegnati. Chat, fotografie dei turni e comunicazioni dei responsabili possono concorrere a ricostruire in giudizio l’effettiva durata della prestazione e costituire, insieme agli altri elementi di prova, il presupposto per il riconoscimento delle conseguenti differenze retributive e contributive. La vicenda mostra, infine, come la gestione ordinaria del rapporto produca una quantità di informazioni destinata a sopravvivere alla funzione per la quale è stata originariamente creata. Un turno fotografato, una variazione comunicata in chat o un messaggio inviato da chi coordina il personale nascono come semplici strumenti organizzativi, ma finiscono per documentare frammenti dell’esecuzione del rapporto. La gestione dell’orario assume così anche una dimensione documentale, nella quale modalità formali e prassi quotidiane inevitabilmente si confrontano e possono, in caso di contenzioso, essere ricostruite a distanza di tempo.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL