Non rateizzabile il pagamento che estingue il reato
- 25 Settembre 2026
- Pubblicazioni
L’organo ispettivo non può concedere alcuna rateizzazione o dilazione per il pagamento della somma dovuta a seguito dell’ottemperanza alla prescrizione impartita. Per l’estinzione del reato in via amministrativa il contravventore deve versare integralmente l’importo entro il termine perentorio di 30 giorni. A chiarirlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 2010 del 18 settembre 2026. Per i reati puniti con la pena dell’ammenda, da sola o alternativa a quella detentiva dell’arresto, il personale ispettivo, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, è tenuto a impartire la prescrizione prevista dall’articolo 20 e seguenti del Dlgs 758/1994. Il provvedimento è previsto da due norme: l’articolo 15 del Dlgs 124/2004, per le violazioni rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale, e l’articolo 301 del Dlgs 81/2008, per le violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal medesimo decreto. Si tratta di un istituto premiale, con finalità deflattive, tramite il quale l’ispettore impartisce al contravventore le prescrizioni per sanare le irregolarità accertate, cessare la condotta antigiuridica e svolgere tutti gli adempimenti previsti per eliminare la violazione accertata, fissando un termine per la relativa regolarizzazione. Ottemperando, il contravventore ha la possibilità di estinguere il reato direttamente in via amministrativa, pagando, nel termine di 30 giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda prevista. In caso di inottemperanza il personale ispettivo darà comunicazione dell’inadempimento all’Autorità giudiziaria e il procedimento penale – nel frattempo sospeso – riprenderà il suo corso. Appare, dunque, evidente che le condizioni dell’adempimento alla prescrizione e del pagamento della somma in via amministrativa debbano essere entrambe soddisfatte affinché operi il meccanismo di estinzione del reato. Il versamento della predetta somma non rappresenta una comune sanzione amministrativa alla quale poter estendere la disciplina generale della rateizzazione, prevista dall’articolo 26 della legge 689/1981. Peraltro, già la Corte di cassazione (17202/2016) si era espressa sul punto, escludendo tale possibilità ed evidenziando, altresì, la necessità che il pagamento intervenga nel termine perentorio previsto dalla disposizione ai fini dell’estinzione della contravvenzione. In linea con tale risoluzione, anche una precedente nota dell’Ispettorato 8119/2019 affermava che il pagamento tardivo della somma non poteva estinguere il reato. Diverso, invece, è il caso dell’ammenda irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna. Per tali ipotesi, infatti, la somma dovuta può essere rateizzata dal giudice in base a quanto previsto dall’articolo 133-ter del Codice penale. Viene così evidenziata, nella nota in commento, la netta separazione tra la procedura amministrativa di cui all’articolo 21 del Dlgs 758/1994 e la pena pecuniaria eventualmente applicata dal giudice, sottolineando come esse non siano fungibili.
Fonte: SOLE24ORE