Licenziamento con un vocale WhatsApp: manca la forma scritta

Licenziamento con un vocale WhatsApp: manca la forma scritta

  • 25 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza n. 323 del 16 settembre 2026, ha esaminato il licenziamento di una lavoratrice comunicato mediante una nota vocale WhatsApp, riconoscendole la tutela reintegratoria piena. Secondo il Giudice un messaggio vocale resta una comunicazione orale e non soddisfa il requisito della forma scritta. La possibilità di registrarlo, conservarlo o riascoltarlo non rende efficace il recesso. Le comunicazioni scritte via chat richiedono una distinta verifica del contenuto, della provenienza e della ricezione. Nel caso esaminato, l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori ha comportato reintegrazione, risarcimento e versamento dei contributi. Il risarcimento copre il periodo dal licenziamento all’effettiva reintegra, dedotti i redditi percepiti per altre attività lavorative, con un minimo di cinque mensilità. Per il licenziamento orale non operano i termini di decadenza previsti dall’art. 6 della legge n. 604/1966. Resta essenziale conservare tempestivamente il vocale e l’intera conversazione, per documentare contenuto e provenienza della comunicazione. L'indicazione pratica è predisporre un atto scritto, verificare motivazione e procedura applicabile e documentarne la ricezione. La correttezza del recesso si costruisce prima della comunicazione: un errore nella forma può comportare la reintegrazione, anche quando esistano ragioni sostanziali per interrompere il rapporto.