Spazio alla contrattazione per tutelare le condizioni di lavoro

Spazio alla contrattazione per tutelare le condizioni di lavoro

  • 23 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
La decisione del 21 settembre con cui il Gip di Milano ha respinto la richiesta della Procura di imporre l’assunzione di tutti i rider di Glovo come lavoratori subordinati segna un passaggio importante nella lunga vicenda giudiziaria del contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro. E contiene indicazioni che vanno oltre il settore del food delivery, perché delimitano con maggiore precisione il rapporto tra tutela penale, qualificazione dei rapporti di lavoro e autonomia collettiva. Il primo punto riguarda proprio i confini dell’intervento penale. Il provvedimento ricorda che la misura del controllo giudiziario, incidendo sulla libertà d’impresa, deve essere circoscritta a quanto strettamente necessario per rimuovere le condizioni di sfruttamento. Nel caso concreto, il nucleo dell’intervento viene individuato nella garanzia di una retribuzione capace di assicurare ai rider il livello minimo richiesto dall’articolo 36 della Costituzione: questo era, del resto, il terreno sul quale si era costruita l’originaria contestazione, fondata sulla sproporzione tra compensi effettivamente corrisposti e parametri della contrattazione collettiva. Diverso è il problema della qualificazione del rapporto. Stabilire se un rider debba essere considerato autonomo, etero-organizzato oppure subordinato richiede, secondo il Gip, una valutazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione: frequenza dell’attività, esercizio di poteri organizzativi, direttivi e di controllo, funzionamento degli algoritmi, caratteristiche del singolo rapporto. Proprio per questo il giudice esclude che, nell’ambito del procedimento penale, possa essere imposta una trasformazione generalizzata di tutti i rapporti in lavoro subordinato. Una soluzione di questo tipo finirebbe per anticipare e sostituire valutazioni che appartengono alla giurisdizione del lavoro e che devono essere compiute caso per caso. È un passaggio particolarmente rilevante. La lotta allo sfruttamento non viene ridimensionata, ma separata dalla controversia sulla natura giuridica del rapporto. Il diritto penale deve intervenire quando la libertà economica oltrepassa la soglia costituzionale della dignità del lavoro; non può invece diventare lo strumento attraverso il quale si risolvono in via generale questioni qualificatorie che l’ordinamento affida ad altre sedi. Il secondo elemento di novità è il ruolo attribuito alla contrattazione collettiva. Nel provvedimento entra con forza il dato, tutt’altro che secondario, della pluralità dei modelli oggi presenti nel settore e delle profonde divergenze esistenti tra le stesse parti sociali. Il provvedimento dà conto di un confronto nel quale alcune organizzazioni sindacali sostengono la necessità di una vasta area di lavoro subordinato, mentre altre organizzazioni e le piattaforme discutono di una regolazione del lavoro autonomo accompagnata da maggiori tutele economiche, previdenziali, formative e di sicurezza. Il Gip trae da questo quadro una conseguenza di metodo: se la stessa rappresentanza collettiva del lavoro non esprime una lettura univoca e il mercato presenta modelli organizzativi differenti, occorre particolare cautela prima di utilizzare lo strumento penale per affermare una qualificazione unica e generalizzata. Non significa affidare alle parti sociali il potere di decidere che cosa sia lavoro autonomo o subordinato; significa riconoscere che la pluralità delle soluzioni negoziali è un elemento rilevante quando si pretende di trasformare, attraverso una misura penale, un intero modello organizzativo. Da questa impostazione emerge un equilibrio più nitido. La repressione dello sfruttamento conserva pienamente la propria funzione e trova un ancoraggio forte nella tutela della retribuzione dignitosa e della sicurezza. Ma, una volta garantita questa soglia, la discussione sulla qualificazione del rapporto torna nella propria sede naturale: il giudizio sul singolo rapporto e, sul piano regolatorio, il confronto tra legge e contrattazione collettiva. È una distinzione che può restituire maggiore certezza del diritto in una materia dove negli ultimi anni gli interventi di fonti e soggetti diversi hanno spesso finito per sovrapporsi in modo disordinato, senza generare un incremento delle tutele.

Fonte: SOLE24ORE