Falsa testimonianza e licenziamento: decisivi la prova e la gravità.
- 23 Settembre 2026
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Con l’ordinanza n. 25687 del 22 settembre 2026, la Cassazione esamina il licenziamento di una lavoratrice per dichiarazioni rese in un processo civile, ritenute false dall’azienda. La dipendente aveva riferito che il datore impediva di segnalare problemi di sicurezza dei macchinari. La Corte chiarisce una deposizione sfavorevole all’azienda, così come mere inesattezze o ambiguità, non giustifica di per sé una sanzione disciplinare. Dichiarazioni consapevolmente o colpevolmente non veritiere possono però compromettere il rapporto fiduciario, anche se rimangono circoscritte al processo. Il licenziamento richiede comunque una valutazione concreta del contenuto, del contesto e della gravità della condotta, oltre che della proporzionalità della sanzione. La Cassazione ha disposto un nuovo esame davanti alla Corte d’appello proprio per valutare tali aspetti. Sul piano operativo, prima di avviare un procedimento disciplinare occorre acquisire il verbale integrale, individuare le specifiche dichiarazioni contestate e raccogliere riscontri sulla loro falsità. La divergenza rispetto alla ricostruzione aziendale, da sola, non dimostra una menzogna: la tenuta della contestazione dipende dalla qualità delle prove e dall’incidenza concreta della condotta sul rapporto di lavoro.