Licenziamento: limiti all’utilizzo di prove raccolte tramite GPS e agenzie investigative

Licenziamento: limiti all’utilizzo di prove raccolte tramite GPS e agenzie investigative

  • 23 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 25 maggio 2026, n. 16218, ha stabilito che il controllo datoriale a distanza ovvero mediante agenzia di investigazioni deve ritenersi illecito quando abbia ad oggetto l’effettività e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e non l’accertamento, ex post e sulla base di concreti indizi, di specifiche condotte illecite del lavoratore estranee al mero inadempimento contrattuale o lesive del patrimonio aziendale. In tale ipotesi, i controlli investigativi e tecnologici integrano una violazione degli artt. 2, 3 e 4, Legge n. 300/1970, con conseguente inutilizzabilità delle risultanze investigative, dei dati GPS e del materiale fotografico ad essi collegato. Nel caso di specie il licenziamento era stato irrogato a seguito di pause prolungate in orario di lavoro, rilevate dal datore di lavoro mediante il sistema GPS e successive indagini investigative. Un lavoratore, impiegato come operatore unico addetto alla raccolta di carta e cartone, conduceva il camion compattatore e provvedeva personalmente al prelievo e al caricamento dei rifiuti presso le aziende situate nella zona assegnata. La società gli aveva contestato di avere effettuato, durante numerosi turni tra maggio e giugno 2021, pause e soste prolungate e non autorizzate, omettendo di svolgere con continuità la prestazione e trattenendosi con il mezzo aziendale nei cortili delle imprese visitate. Secondo il datore di lavoro, il dipendente avrebbe anche occultato sistematicamente l’automezzo dietro il capannone di una delle aziende servite.
Gli addebiti erano stati formulati sulla base di segnalazioni relative ad anomalie nel servizio, dei quantitativi di materiale risultanti dai formulari di identificazione dei rifiuti, delle relazioni di un’agenzia investigativa, di fotografie e delle informazioni acquisite mediante un sistema GPS. 
La Corte d’Appello di Napoli, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinato la reintegrazione del lavoratore e condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Secondo i giudici territoriali, il datore non aveva provato quali disposizioni fossero state impartite sulle modalità di raccolta, quale tempo fosse assegnato per il servizio presso ciascuna azienda né l’esistenza di quantitativi minimi da ritirare. Le bolle di consegna e l’assenza di specifiche e comprovate lamentele da parte dei clienti dimostravano, inoltre, che la prestazione era stata regolarmente eseguita. Le relazioni investigative erano, invece, inutilizzabili, perché il controllo non era stato disposto per accertare condotte illecite estranee alla prestazione, ma per verificare direttamente l’adempimento dell’attività lavorativa, anche mediante il monitoraggio a distanza del veicolo. La Cassazione ha confermato tale impostazione, ribadendo che il controllo affidato a guardie giurate o agenzie investigative non può riguardare l’adempimento o l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del dipendente. L’intervento degli investigatori è consentito quando sia diretto ad accertare atti illeciti non riconducibili al mero inesatto adempimento, come comportamenti penalmente rilevanti, fraudolenti oppure lesivi del patrimonio aziendale, inteso in senso ampio e comprensivo anche dell’immagine e della reputazione dell’impresa.
La possibilità di ricorrere a controlli esterni non viene meno quando l’attività sia svolta fuori dai locali aziendali, ma resta necessario verificare la reale finalità dell’indagine. Spetta al giudice di merito stabilire se il controllo sia rivolto a individuare condotte illecite oppure, al contrario, a sorvegliare la normale attività lavorativa. In quest’ultimo caso il controllo investigativo è vietato. La Suprema Corte ha, inoltre, richiamato la distinzione tra i controlli diretti alla tutela del patrimonio aziendale, riguardanti tutti i dipendenti o interi gruppi di lavoratori nello svolgimento della prestazione, che devono rispettare integralmente l’art. 4, Legge n. 300/1970, e i controlli difensivi “in senso stretto”, rivolti ad accertare specifiche condotte illecite attribuibili, sulla base di indizi concreti, a uno o più lavoratori determinati. Soltanto questi ultimi possono collocarsi al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 4, purché siano mirati e attivati ex post, ossia dopo l’emersione di un fondato sospetto circa la commissione dell’illecito. Non è sufficiente una convinzione soggettiva del datore di lavoro: questi deve allegare e provare le circostanze specifiche, materiali e riconoscibili che hanno determinato l’attivazione del controllo. Anche in presenza di un fondato sospetto, devono comunque essere rispettati i principi di proporzionalità e di tutela della riservatezza, attraverso un corretto bilanciamento tra le esigenze aziendali e la dignità del lavoratore. Nel caso esaminato, la contestazione disciplinare riguardava pause e soste non autorizzate e, quindi, il mancato regolare svolgimento della prestazione. La stessa società aveva dichiarato di avere incaricato l’agenzia investigativa per verificare l’effettività dell’attività lavorativa, ritenuta dubbia a causa delle presunte segnalazioni ricevute, dei quantitativi riportati nelle bolle e della necessità di incaricare altri operatori di completare la raccolta. Non era stato, invece, allegato un fondato sospetto relativo a comportamenti illeciti o fraudolenti estranei alla prestazione. Il controllo si era, pertanto, tradotto in una verifica diretta dell’attività del dipendente, come tale illegittima. La Corte ha attribuito particolare rilievo anche all’impiego del GPS, utilizzato dagli investigatori per localizzare e “agganciare” il veicolo aziendale. Nel caso concreto si erano cumulati un controllo investigativo e un controllo a distanza mediante uno strumento tecnologico, entrambi diretti a verificare l’esecuzione della prestazione. I dati così acquisiti non potevano essere utilizzati, anche alla luce dell’art. 4, comma 3, St. Lav., che subordina l’impiego delle informazioni raccolte a tutti i fini connessi al rapporto alla preventiva e adeguata informazione del dipendente sulle modalità d’uso degli strumenti e di svolgimento dei controlli, nonché al rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali. Anche le fotografie erano parte integrante delle relazioni investigative e risultavano frequentemente interpretate alla luce delle informazioni provenienti dal GPS: non costituivano, quindi, una fonte di prova autonoma rispetto al controllo illegittimo. I Supremi giudici, infine, hanno ricordato che l’interpretazione del materiale probatorio, la valutazione delle testimonianze e la scelta degli elementi ritenuti maggiormente attendibili competono al giudice di merito e non possono essere riesaminate in sede di legittimità mediante una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorso della società è stato pertanto rigettato, con conferma della reintegrazione e della tutela risarcitoria riconosciute al dipendente.