Condotta antisindacale: non occorre presenza nazionale per agire ex art. 28

Condotta antisindacale: non occorre presenza nazionale per agire ex art. 28

  • 23 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
Con la Sentenza 10 settembre 2026 n. 25184, la Corte di Cassazione ha chiarito che il criterio della rappresentatività comparativa sul piano nazionale, introdotto dalla sentenza n. 156/2025 della Corte Costituzionale ai fini della costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), non si estende alla legittimazione ad agire nel procedimento per condotta antisindacale ex art. 28 Statuto dei lavoratori. La Suprema Corte ribadisce che l’art. 28 continua a richiedere la natura nazionale dell’associazione sindacale, da accertare attraverso la sua diffusione organizzativa e l’effettività dell’azione sindacale su gran parte del territorio nazionale, con specifico riguardo al settore produttivo interessato. Rimangono pertanto distinti: 
il filtro comparativo dell’art. 19; 
e il filtro territoriale-funzionale dell’art. 28. 
La sentenza in commento affronta uno dei primi problemi sistematici sorti dopo l’intervento additivo della Corte costituzionale sull’art. 19 dello Statuto dei lavoratori: stabilire se il nuovo criterio della rappresentatività comparativa sul piano nazionale debba essere utilizzato anche per individuare le associazioni sindacali legittimate a promuovere il procedimento previsto dall’art. 28. La questione nasce da un passaggio della nota sentenza n. 156/2025, nel quale la Consulta, richiamando la comune dimensione nazionale dei due criteri selettivi, aveva ravvisato un “utile allineamento dei titoli” di legittimazione alla costituzione della RSA e alla proposizione del ricorso per repressione della condotta antisindacale. La Cassazione esclude, tuttavia, che tale espressione consenta di assimilare integralmente le due discipline. L’allineamento è soltanto tendenziale e riguarda il perimetro nazionale nel quale deve essere compiuta la valutazione; non comporta invece l’estensione all’art. 28 del requisito della rappresentatività comparativamente maggiore, introdotto dalla Consulta esclusivamente nell’art. 19. La decisione assume quindi un rilievo che trascende la controversia concreta, perché definisce due distinti modelli di selezione sindacale: 
per l’art. 19, un modello fondato sulla rappresentatività comparativa nazionale; 
per l’art. 28, un modello fondato sulla nazionalità effettiva dell’associazione, senza comparazione con le altre organizzazioni sindacali. 
L’intervento della Corte costituzionale sull’art. 19 e la diversa funzione dell’art. 28. Si ricorda che la sentenza n. 156/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 c. 1 dello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui non consentiva la costituzione di RSA anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’intervento ha ampliato il novero dei sindacati ammessi alla tutela promozionale del Titolo III. Accanto alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva e a quelle che, pur non firmatarie, abbiano partecipato alla relativa negoziazione, possono oggi costituire RSA anche le organizzazioni che dimostrino una rappresentatività comparativamente maggiore sul piano nazionale. L’art. 28 dello Statuto opera su un piano differente: non disciplina direttamente l’accesso alle prerogative sindacali aziendali, ma introduce uno speciale procedimento giurisdizionale volto a reprimere i comportamenti datoriali diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, nonché del diritto di sciopero. La legittimazione è attribuita agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse. Il dato letterale non contempla né la maggiore rappresentatività né una comparazione tra associazioni. 
La Cassazione valorizza proprio tale diversità funzionale: 
l’art. 19 appartiene alla parte promozionale dello Statuto e seleziona i soggetti ammessi a godere delle prerogative del Titolo III; 
l’art. 28 protegge invece beni di portata più ampia, quali la libertà sindacale e il diritto di sciopero. 
La diversità degli interessi tutelati giustifica pertanto la permanenza di criteri selettivi non coincidenti. Nazionalità e rappresentatività comparativa: due criteri non sovrapponibili. Il nucleo della sentenza n. 25184/2026 consiste nella distinzione tra nazionalità e rappresentatività comparativa. 
La nazionalità richiesta dall’art. 28 costituisce un requisito assoluto: il giudice deve verificare se il sindacato abbia una diffusione e svolga un’attività tali da superare una dimensione meramente locale. Non è invece necessario stabilire se esso sia più o meno rappresentativo rispetto ad altre organizzazioni. 
La rappresentatività comparativa prevista dall’art. 19 costituisce, al contrario, un requisito relativo: non è sufficiente dimostrare una presenza nazionale, ma occorre provare una posizione qualificata nel confronto con gli altri sindacati del medesimo settore. 
La Cassazione precisa quindi che, ai fini dell’art. 28, sono necessari e sufficienti: 
la diffusione organizzativa su gran parte del territorio nazionale; 
lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale su tutto o su ampia parte di tale territorio; 
la riferibilità dell’attività al settore produttivo nel quale opera l’impresa interessata; 
l’esistenza di un interesse qualificato alla repressione della specifica condotta denunciata. 
La sottoscrizione di contratti collettivi può costituire un indice significativo della dimensione nazionale, ma non rappresenta un requisito necessario né esclusivo. L’esclusione di una comparazione tra sindacati non significa che la verifica ex art. 28 possa essere compiuta in maniera astratta o indifferenziata. La Cassazione ribadisce che la nazionalità deve essere valutata tenendo conto del settore produttivo al quale appartiene l’impresa nei cui confronti viene proposta l’azione. La presenza dell’associazione in comparti diversi non è necessariamente sufficiente a dimostrare la sua natura nazionale rispetto allo specifico settore interessato. La sentenza attribuisce particolare rilievo alla concretezza della prova. Occorre documentare l’effettività dell’azione sindacale mediante elementi quali: 
articolazioni territoriali realmente operative; 
iniziative sindacali diffuse e non episodiche; 
scioperi, assemblee, campagne e vertenze di rilievo sovralocale; 
accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali; 
presenza stabile in numerose realtà produttive del settore. 
La giurisprudenza aveva già escluso che la struttura formale fosse sufficiente, richiedendo un’azione concreta e diffusa sul territorio. La pronuncia in commento conferma tale impostazione e precisa che l’accertamento costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito. Nel caso esaminato, il sindacato ricorrente aveva allegato la propria presenza in varie aree territoriali, la partecipazione a iniziative sindacali e la stipulazione di accordi collettivi. I giudici di merito avevano tuttavia accertato che, nello specifico settore del trasporto pubblico locale, l’attività risultava limitata e frammentaria. Anche gli accordi riferibili al settore interessato erano circoscritti a poche realtà aziendali e, pertanto, inidonei a dimostrare un’effettiva dimensione nazionale. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, non perché fosse necessaria la prova della rappresentatività comparativa, ma perché non era stato adeguatamente dimostrato lo stesso requisito della nazionalità. La decisione evita così due opposti rischi interpretativi: da un lato, l’eccessiva restrizione della tutela ex art. 28 attraverso l’introduzione di un requisito comparativo non previsto dalla legge; dall’altro, la trasformazione della nazionalità in una semplice autoqualificazione statutaria. Sul piano processuale, chi promuove un ricorso ex art. 28 deve distinguere con precisione tre profili: 
la legittimazione dell’organismo locale; 
la natura nazionale dell’organizzazione di appartenenza; 
l’interesse concreto alla repressione della condotta denunciata. 
Per quanto riguarda la prova della rappresentatività aziendale, anche se elevata, non è sufficiente. Allo stesso modo, la dimostrazione di una generica diffusione nazionale in settori diversi non assolve l’onere probatorio. Sul piano sostanziale, invece, la costituzione di una RSA ai sensi dell’art. 19 richiede oggi di verificare se ricorra almeno uno dei titoli legittimanti risultanti dal quadro normativo e costituzionale: 
sottoscrizione del contratto collettivo applicato; 
partecipazione alla relativa negoziazione; 
appartenenza al novero delle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ne consegue che la documentazione necessaria nei due giudizi è diversa. Per l’art. 19 occorrono dati idonei a una comparazione settoriale; per l’art. 28 occorrono elementi capaci di dimostrare una presenza nazionale effettiva nel settore, senza necessità di provare una posizione prevalente. 
La sentenza n. 25184/2026 offre una lettura equilibrata dei rapporti tra art. 19 e art. 28 dello Statuto dei lavoratori. L’intervento della Corte costituzionale ha ampliato i titoli per la costituzione delle RSA, ma non ha modificato il criterio legislativo di legittimazione al procedimento antisindacale. L’“allineamento” evocato dalla Consulta riguarda la comune dimensione nazionale della valutazione, non l’identità dei rispettivi requisiti. La Cassazione preserva così l’autonomia funzionale dell’art. 28 e conferma che il sindacato non titolare dei diritti del titolo III può comunque accedere alla tutela antisindacale, purché dimostri una presenza nazionale concreta, stabile e pertinente al settore produttivo interessato.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL