NASpI e reintegrazione: attenzione alla scelta delle 15 mensilità

NASpI e reintegrazione: attenzione alla scelta delle 15 mensilità

  • 22 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
Con la sentenza n. 24981 del 3 settembre 2026, la Cassazione chiarisce gli effetti sulla NASpI del licenziamento illegittimo seguito da reintegrazione. La vicenda riguarda due lavoratori che avevano scelto l’indennità sostitutiva e contestavano la restituzione delle somme richiesta dall’INPS. Il solo ordine giudiziale di reintegrazione non fa perdere il diritto alla NASpI: occorre verificare l’effettivo ripristino del rapporto, anche sul piano retributivo. Finché permane una concreta disoccupazione involontaria, la prestazione può continuare a spettare, nei limiti e alle condizioni di legge. La situazione cambia quando il lavoratore sceglie le 15 mensilità sostitutive della reintegrazione previste dall’articolo 18 dello Statuto. Questa scelta risolve il rapporto e, secondo la Corte, rende la disoccupazione volontaria: il diritto alla NASpI viene meno dall’esercizio dell’opzione, senza attendere il pagamento dell’indennità. L’opzione non è assimilabile alle dimissioni per giusta causa o alle particolari risoluzioni consensuali che consentono l’accesso alla NASpI. Tuttavia, non comporta automaticamente la restituzione di tutto quanto percepito dopo il licenziamento: il periodo precedente richiede una valutazione distinta. Prima di scegliere l’indennità sostitutiva, occorre quindi confrontarne il beneficio economico con la perdita della NASpI residua. Per aziende, sindacati e consulenti è essenziale ricostruire le date della reintegrazione effettiva e dell’opzione, anche per valutare correttamente eventuali richieste di recupero dell’INPS.