Contribuzione omessa: il lavoratore può agire contro il datore, non contro l'INPS
- 22 Settembre 2026
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Nel caso oggetto dell'Ordinanza 24 agosto 2026 n. 24749 della Corte di Cassazione, la Corte d’appello territorialmente competente, con propria sentenza, aveva accolto l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la decisione con cui il giudice di prime cure aveva accolto la domanda di un lavoratore diretta all’accertamento della illegittimità del provvedimento con cui l’Istituto medesimo aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra lo stesso e una società cooperativa. Tale provvedimento era stato emesso dall’INPS sulla base delle risultanze emerse durante un accertamento ispettivo. In particolare, in primo grado era stato riconosciuto il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale con riferimento alla prestazione lavorativa svolta alle dipendenze della cooperativa, nel periodo oggetto della controversia. Invece la Corte distrettuale aveva riformato la decisione impugnata, ritenendo che l’accertamento giudiziale relativo all’effettiva configurazione del rapporto di lavoro dovesse necessariamente svolgersi nel contraddittorio con il datore di lavoro. Al contrario, la partecipazione dell’Istituto previdenziale sarebbe stata necessaria esclusivamente al fine di accertare, con efficacia di giudicato, l’insussistenza del diritto al recupero contributivo fondato sulle risultanze del verbale ispettivo. Avverso la pronuncia di secondo grado, il lavoratore decideva di proporre ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi, a cui l’Istituto previdenziale resisteva con controricorso. Con i cinque motivi di ricorso, tutti riconducibili alla medesima censura e prospettati sotto diversi profili di violazione di legge e vizio di motivazione (art. 360 c. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), il lavoratore contestava la statuizione con cui la Corte distrettuale aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta in primo grado. In particolare, il lavoratore sosteneva che i giudici di secondo grado avevano erroneamente ritenuto inammissibile la domanda proposta in primo grado, avendo convenuto in giudizio solo l’INPS e non anche il datore di lavoro, litisconsorte necessario. Investita della causa, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione oggettiva e logico-giuridica. A sostegno della sua decisione, la Corte di Cassazione ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di omissioni contributive, il lavoratore, in caso di omesso versamento dei contributi dovutida parte del datore di lavoro, “non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva” in conseguenza dell’inadempimento contributivo. Ciò “nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto al recupero di detti contributi e questi si siano prescritti”. In tali ipotesi, infatti, il lavoratore può solo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivato dalla perdita delle prestazioni previdenziali in conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo contributivo ovvero chiedere all’ente la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 L. 1338/1962 (cfr. Cass. 707/2024). Applicando tali principi al caso di specie, la Corte di Cassazione ha, dunque, osservato che il lavoratore avrebbe dovuto chiamare in causa i datori di lavoro coinvolti (ossia il somministrante e l’utilizzatore). Ciò al fine di verificare chi fosse assoggettato all’obbligo previdenziale ed eventualmente anche l’Istituto previdenziale al solo scopo di accertare, con efficacia di giudicato, l'insussistenza del diritto del medesimo ai recuperi contributivi risultanti dal verbale ispettivo. La Corte di Cassazione ha, quindi, concluso, per il rigetto del ricorso presentato dal lavoratore, con compensazione delle spese di lite.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL