Trasferimento d’impresa: lo Stato risarcisce i danni ai lavoratori se a sbagliare è il giudice nazionale

Trasferimento d’impresa: lo Stato risarcisce i danni ai lavoratori se a sbagliare è il giudice nazionale

  • 22 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
La causa trae origine dal licenziamento collettivo di alcuni dipendenti di una compagnia aereo portoghese la quale, dopo la cessazione formale, aveva comunque continuato a gestire i voli già programmati in precedenza riammettendo in servizio il personale prima distaccato. Secondo la normativa portoghese ratione temporis vigente, la percezione dell’indennità di licenziamento equivaleva all’accettazione del recesso datoriale, dunque i lavoratori agivano in giudizio sostenendo che dietro alla presunta liquidazione si celasse un trasferimento d’azienda. Il Tribunale respingeva le richieste dei lavoratori; nel frattempo, la Corte di Giustizia UE interveniva su altro procedimento riguardante la medesima vicenda censurando l’omesso rinvio ad essa da parte del Tribunale portoghese, circostanza che ha spinto i lavoratori ad avviare un’azione risarcitoria contro lo Stato per i danni subiti. Questa volta veniva adìta la CGUE che con la Sentenza dell’8 settembre 2026 nella Causa C-293/24 sottolinea diversi punti: 
il principio dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori, in virtù delle direttive europee sui trasferimenti d’impresa; 
gli indici oggettivi per qualificare un’operazione come trasferimento d’impresa, e non soggettivi come aveva invece introdotto il datore di lavoro nel caso in esame; 
la responsabilità dello Stato per gli errori commessi dai suoi giudici di ultima istanza, errore che legittima il danneggiato a chiedere il risarcimento dei danni se sussiste un nesso causale diretto tra danno ed errore e quando la violazione sia grave e manifesta. 
Detta violazione nel caso in esame emerge proprio dalla condotta tenuta dal giudice portoghese che ha introdotto dei requisiti del tutto estranei al diritto UE, non ha effettuato il rinvio pregiudiziale alla CGUE nonostante la complessità delle questioni e non ha tenuto conto che sulla stessa questione erano già pendenti altri procedimenti dinanzi alla Corte di Giustizia.