DURF: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul calcolo della soglia del 10%
- 18 Settembre 2026
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Con Risposta ad Interpello n. 174 del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della soglia del 10% prevista dall’articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997 per il rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (DURF). In particolare, l’Agenzia ritiene che debbano essere incluse nel calcolo della soglia del 10% anche le ritenute d’acconto su interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi, versate dal sostituto d’imposta. Il prelievo tributario, infatti, benché versato dal sostituto d’imposta, costituisce un’imposta economicamente riferibile all’impresa. Inoltre, possono essere considerate nel calcolo della soglia del 10% anche i crediti per imposte pagate all’estero, fino a concorrenza del relativo credito d’imposta come riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR. L’Agenzia precisa che tali somme sono indicative di una complessiva affidabilità fiscale e il loro utilizzo, a scomputo dell’IRES dovuta in Italia, rappresenta una modalità di versamento dell’Imposta.