DVR senza il nome del medico competente: nessuna invalidità automatica

DVR senza il nome del medico competente: nessuna invalidità automatica

  • 18 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione, con la sentenza n. 24685 del 18 agosto 2026, ha respinto il ricorso di un portiere che chiedeva la trasformazione dei contratti a termine in un rapporto a tempo indeterminato, contestando anche l’assenza del nominativo del medico competente nel Documento di Valutazione dei Rischi. La sola omissione del nome non rende automaticamente invalido il DVR. La Corte valorizza l’inciso «ove nominato»: occorre verificare se ricorressero i presupposti per la nomina del medico. Nel caso esaminato, il lavoratore non aveva allegato circostanze tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria. Questo chiarimento non rende facoltativa una nomina obbligatoria. Quando la legge o la valutazione dei rischi richiedono il medico competente, il datore deve provvedervi e riportarne il nominativo nel DVR. Resta inoltre fermo che la valutazione dei rischi deve precedere la stipulazione del contratto a termine: la sua omissione comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, secondo l’articolo 20 del D.Lgs. 81/2015. Anche quando si contesta l’omessa valutazione dei rischi, l’impugnazione deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione di ciascun contratto. La gravità della violazione non elimina questa decadenza. Prima di stipulare contratti a termine, è quindi opportuno verificare contenuto del DVR, prova della sua data e obblighi di sorveglianza sanitaria. Nell’eventuale controversia, distinguere una carenza formale dall’effettivo mancato adempimento è decisivo quanto rispettare i termini di impugnazione.